Come noto, per l’anno 2023, il cd. decreto aiuti Quater, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17/01/2023, n. 13), ha introdotto una serie di modifiche all’articolo 119 del D.L. 34/2020 in materia di “Superbonus”; in particolare, e salvo poche eccezioni, per l’anno in corso la detrazione scende dal 110% al 90%, per tutti gli interventi sia trainanti che trainati.
L’articolo 119 citato, indica uno specifico limite di spesa per gli interventi trainanti, mentre per i trainati, nella maggior parte dei casi, la norma fissa un limite di detrazione massimo fruibile dal contribuente e non uno specifico limite di spesa che, come facilmente intuibile, varia al variare della detrazione spettante.
Nello specifico, il co. 2 dell’art. 119, precisa che “L’aliquota prevista al comma 1 (ovvero l’aliquota di detrazione concessa dal superbonus), alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”.
Pertanto, ai fini del godimento del Superbonus anche sugli ulteriori interventi previsti dall’14 del DL 63/2013, il legislatore prevede – oltre alla condizione afferente alla realizzazione dei medesimi congiuntamente ad uno degli interventi trainanti – precisi limiti di spesa, superati i quali la maxi aliquota risulta inapplicabile. In sintesi, la spesa massima agevolabile per ciascun intervento trainato non potrà essere superiore a quella normativamente prevista dalla legislazione vigente per la tipologia di intervento eseguito.
Ma come si applica in concreto l’aliquota maggiorata da superbonus sugli interventi trainati in presenza dei limiti di spesa citati? Per comprendere meglio i termini della questione analizziamo delle fattispecie esemplificative.
Ipotizziamo il caso di un contribuente, il quale intende migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile facente parte di un condominio. Per fare ciò, posta la realizzazione dell’intervento trainante da parte del condominio, decide di effettuare quale intervento trainato la sostituzione degli infissi esistenti con altri più efficienti. L’ammontare della spesa prevista ammonta a € 58.000.
Non ci sono dubbi che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte a un intervento trainato (sostituzione di infissi), rientrante tra gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per il quale sarà necessario verificare il limite di spesa agevolabile.
Ora, l’art. 14 del citato DL 63/2013, per l’intervento in questione, non fissa un limite di spesa ma detta un limite alla detrazione. Infatti, gli interventi di sostituzione di infissi beneficiano di una detrazione massima di € 60.000.
Poiché il limite di detrazione spettante di € 60.000 rappresenta la detrazione massima, laddove l’intervento sia stato realizzato nel rispetto del quadro normativo che prevede la detrazione al 110%, il limite di spesa ammonta a € 54.545,45 in quanto 54.545,45*110 = 60.000 euro di detrazione massima, e fin qui nulla di nuovo.
Ma vediamo cosa accade nel caso in cui, invece, il medesimo intervento venga realizzato nel 2023, ricordando che in tal caso la detrazione per superbonus è ridotta al 90%.
Ebbene, in questo caso il limite di spesa relativo alla sostituzione degli infissi, cambia, in ragione della mutata percentuale di detrazione superbonus. Non più, pertanto, 54.545,45 euro, bensì 66.666,67 euro, cui corrisponde la detrazione massima concessa (ovvero 66.666,67 euro x 90% = 60.000 euro).
Per quanto detto, nell’esempio proposto, il contribuente per l’anno d’imposta 2023 potrà fruire per l’intera spesa sostenuta che ammonta a € 58.000 della piena detrazione del 90%, in quanto il limite di spesa non sarà più di € 54.545,45 ma di € 66.666,67.
Medesimo ragionamento di “adeguamento” dei limiti di spesa è applicabile a tutte le diverse tipologie di lavori trainati per i quali la norma preveda non un limite di spesa bensì un tetto massimo alla detrazione concessa, come, ad esempio, per quanto riguarda l’intervento trainato di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, oppure le spese relative alla building automation.