Sotto il profilo prettamente temporale, per gli interventi “trainati” eseguiti ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del DL Rilancio valgono i medesimi termini previsti per gli interventi “trainanti” a cui si riferiscono. Benché manchi un’espressa indicazione in tal senso, questo, da sempre, è quanto si desume dal dettato normativo. Un’alchimia che non dovrebbe lasciare dubbi.
A differenza degli interventi “trainanti”, la cui definizione è stata coniata per la prima volta nell’articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, i cui termini sono definiti dai commi 1 e 8-bis dalla medesima disposizione normativa, in ragione della tipologia di intervento eseguito, per gli interventi “trainati” il Legislatore, al comma 2 dell’articolo 119, rimanda alle singole disposizioni in tema di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalle Legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Da questo punto di vista, utilizzando la tecnica del rimando normativo, il Legislatore si è limitato solo a disporre che la maggiorazione sia prevista anche per gli interventi “trainati” espressamente richiamati, a patto che vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”.
Come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 20220, c.d. “Decreto Requisiti”, e ribadito dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 24/E del 2020 e nei successivi documenti di prassi, per gli interventi “trainati” le date delle spese sostenute devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. Solo in questo caso, infatti, alla detrazione edilizia ordinaria espressamente richiamata sarà possibile applica l’aliquota maggiorata del 110% prevista per il Superbonus.
Orbene, sotto il profilo temporale sono due le verifiche da effettuare. La prima relativa alla spettanza della detrazione in ragione della normativa richiamata. La seconda, altrettanto rilevante, riferita alla condizione imposta dall’articolo 119 del DL Rilancio secondo la quale gli interventi “trainati” devono essere effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, ovvero che le date delle spese sostenute, già rilevanti ai fini delle detrazioni ordinarie richiamate, siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus ciò significa che: le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, come definito agli odierni commi 1 e 8-bis dell’articolo 119 del DL Rilancio; le spese “trainate” devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”; le spese “trainate”, comunque, devono essere sostenute nell’ambito temporale di vigenza previsto dalle singole disposizioni normative che le disciplinano, ovvero dalle norme espressamente richiamate al comma 2 del predetto articolo 119.
Nel senso esposto propende il tenore della norma e la tecnica legislativa utilizzata. Nel definire gli interventi “trainati” il Legislatore si limita a concedere l’aliquota maggiorata agli altri interventi di efficienza energetica per come già definiti dall’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, senza estendere alcuna ulteriore condizione o prevedere un termine di vigenza specifico. Salvo rispettare la concomitanza degli interventi, infatti, agli interventi “trainati” si applicano tutte le proprie disposizioni, anche sotto il profilo temporale. La condizione imposta secondo la quale è necessaria una concomitanza fra gli interventi “trainanti” e quelli “trainati”, infatti, non sottrae, ma aggiunge una condizione a quelle già previste.
In questo senso, allora, deve essere letta con estremo favore la proroga disposta verso tutte le tipologie di detrazioni ordinarie in campo di recupero edilizio. Spingendo al 2014 il limite temporale delle detrazioni ordinarie, ed al 2025 quello del Superbonus in caso di intervento condominiale o assimilato, si è notevolmente ampliato anche l’arco temporale all’interno del quale sarà possibile combinare al 110% interventi “trainanti” ed interventi “trainati”.
In attesa che la proroga diventi realtà, per gli stessi motivi, gli interventi “trainati”, per le opere di natura condominiale, godranno del 110% fino al 31 dicembre 2022. Ciò varrà anche per gli interventi sull’edificio da due a quattro unità immobiliari con un unico proprietario o i medesimi comproprietari se al 30 giugno 2022 lo stato di avanzamento del complessivo intervento sarà almeno pari al 60%. Al contrario per i medesimi interventi “trainati”, se combinati ad interventi “trainanti” eseguiti su edifici unifamiliari e plurifamiliari, il termine resta ancorato al 30 giugno 2022.