Un visto diverso dagli altri

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Sotto il profilo antiriciclaggio l’apposizione del visto di conformità non è più una prestazione a rischio inerente “non significativo”. Questo, almeno, è quanto si desume dall’ultimo intervento in materia di cessione del credito. Nonostante le Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni rilasciata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si esprimano in senso contrario. L’articolo 2, comma 4, del Decreto Legge n. 157 del 2021, cosiddetto DL Anti-frodi, eleva le cessioni del credito comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del DL Rilancio ad operazioni con rischio sensibile.

Nell’ambito delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti e rafforzamento dei controlli di matrice preventiva, il Legislatore ha previsto per i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all’Amministrazione Finanziaria, in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’obbligo di astensione nell’acquisizione del credito oggetto della comunicazione.

Secondo il dato letterale saranno coinvolti dalla nuova disposizione normativa gli intermediari bancari e finanziari, i commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i notai, gli avvocati ed i revisori legali, ovvero tutti coloro i quali sono già obbligati alla verifica antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 3 del DLGS n. 231 del 2007. Tutti gli attori saranno chiamati ad “intervenire”, rinunciando al credito, nei casi in cui sarebbe sorto l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ovvero l’astensione dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto eventualmente instaurato.

Sotto questo profilo si tratta, essenzialmente, di ipotesi di particolare gravità. L’obbligo di segnalazione, infatti, scatta quando si ha consapevolezza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, siano riferibili ad attività di natura criminosa. Stessa attenzione nella diversa ipotesi dell’astensione quando il soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio si trova nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

Pertanto i citati soggetti, in ragione delle caratteristiche, dell’entità, della natura delle operazioni, del loro collegamento o frazionamento o di qualsivoglia altra circostanza comunque conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita la comunicazione, dovranno rinunciare all’acquisizione del credito.

La norma sembra essere destinata ai soggetti di cui all’articolo 3 del DLGS n. 231 del 2007 esclusivamente quando essi agiscano in qualità di cessionari del credito. La disposizione, in particolare, sembra essere pensata esclusivamente per gli intermediari finanziari, ovvero gli unici soggetti fra quelli elencati che si pongono, proprio in funzione del proprio ruolo, quali cessionari dei crediti trasferiti ai sensi degli articoli 121 e 122 del DL Rilancio. Difficile arrivare a conclusioni differenti.

Nonostante ciò, sotto il profilo del professionista, soprattutto del Commercialista chiamato all’apposizione del visto di conformità, la norma conferma comunque la preoccupazione del Legislatore nei confronti dei fenomeni di criminalità finanziaria, i cui timori sono stati già espressi, in maniera efficace, dall’Unità Finanziaria nell’Informativa dello scorso 11 febbraio 2021. Non a caso su queste stesse pagine (Superbonus, quale procedura ai fini antiriciclaggio?) si aveva avuto modo di esprimere particolare attenzione verso la procedura antiriciclaggio applicata alla cessione del credito, cautela che dovrà rivelarsi sempre proporzionata e adeguata al rischio espresso dall’operazione effettuata.

In conclusione, dall’ultimo intervento legislativo emerge chiaramente come il visto di conformità richiesto dall’articolo 121 del DL Rilancio per il trasferimento del credito non sia un visto come quelli ordinariamente apposti sulle dichiarazioni dei redditi, almeno sotto il punto di vista dell’antiriciclaggio. Motivo per il quale, a differenza dei casi ordinari, non è sufficiente la mera identificazione del cliente e la conservazione del suo documento di riconoscimento, ma è necessario indagare oltre e procedere, senza remore, all’adeguata verifica del cliente secondo un approccio al rischio sufficientemente approfondito.