L’universo Sogei è in tilt. Quando ormai è giunta la sera di mercoledì 30 marzo 2022, fra gli altri, sia il sito dell’Agenzia delle Entrate che la piattaforma del processo tributario telematico SIGIT risultano ancora fuori uso. Sin dal pomeriggio la galassia telematica riconducibile all’Amministrazione Finanziaria è irraggiungibile.
Il blocco dei sistemi operativi è tutt’altro che una questione di poco conto. Tutti gli adempimenti tributari, a partire dalla banale emissione della fattura elettronica, viaggiano sulla rete. L’interruzione della sua operatività, pertanto, può determinare ritardi, anche fatali. Si pensi, ad esempio, alle conseguenze che un ritardato pagamento possa avere ai fini della decadenza dei piani di rateazione oppure come il verificarsi di situazioni non prevedibili che rendano il PTT inutilizzabile possano determinare ritardi decisivi nel deposito di atti attinenti il contenzioso tributario telematico.
Dal primo punto di vista, con riferimento agli adempimenti ordinari, non sembrano esservi rimedi automatici. L’articolo 9 dello Statuto del Contribuente, infatti, si limita a prevedere che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, ha il potere di rimettere in termine i contribuenti interessati nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, ovvero un accadimento esterno al fatto non prevedibile né evitabile dal contribuente. Come nel caso di specie.
Dal secondo punto di vista, con riferimento agli adempimenti connessi al processo tributario telematico, è invece presente una soluzione pressoché automatica. Secondo la nota protocollo DF.DFCTPRN.REGISTRO UFFICIALE.0000872.24-1IN0-V2I0A1T9A.I del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’area dedicata al “Processo Tributario Telematico (PTT) – SIGIT” è stata pubblicata una nuova sezione “Indisponibilità dei servizi del PTT” in cui è possibile consultare le “attestazioni” di indisponibilità dei servizi telematici, rilasciate dopo un’interruzione dal Direttore della Direzione sistema informativo della fiscalità. Le parti processuali, nello specifico, possono utilizzare dette attestazioni per la presentazione dell’istanza al giudice per l’eventuale rimessione in termini.
L’istituto della rimessione in termini, in particolare, è disciplinato dall’articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile, secondo il quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, può richiedere al giudice di essere, per questo motivo, rimessa in termini. Il giudice, in presenza delle condizioni, provvede con ordinanza. Tale disposizione, applicabile al processo tributario in ragione del rinvio contenuto all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda tutti i termini processuali.
Non deve essere dimenticato, infine, come ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, più in generale, la forza maggiore costituisca una causa di non punibilità. Sotto il profilo meramente sanzionatorio, infatti, non è punibile chi ha commesso il fatto se la violazione è avvenuta a causa di un evento imprevisto e imprevedibile. Anche in questo caso, come per l’articolo 9 dello Statuto del Contribuente, nulla di effettivamente automatico. Dovrà essere il giudice tributario adito ad accertare, dati alla mano, il verificarsi della causa di forza maggiore che ha reso impossibile o tardivo l’adempimento tributario.
Quest’ultima soluzione, che si aggiunge alle altre, non è tuttavia in grado di eliminare i disagi che una tale interruzione determinano nella vita di contribuenti e professionisti. I disagi di oggi, prevalentemente organizzativi, e quelli di domani, soprattutto nel caso in cui non dovesse sopraggiungere il decreto ministeriale previsto dallo Statuto del Contribuente nei casi di interruzioni del sistema informativo dell’Amministrazione Finanziaria. Il contribuente, in questo malaugurato caso, dovrebbe agire singolarmente per il riconoscimento della causa di forza maggiore.
E’ arrivata forse l’occasione per fermarsi e ripensare il sistema degli adempimenti tributari, divenuto frenetico al punto da non permettersi nemmeno un’ora di interruzione.