Il recente DM 12 Novembre 2021, pubblicato sulla G.U. 14 gennaio 2021 n. 10 e recante le “Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit”, ha definito gli aspetti operativi del credito d’imposta per le spese di costituzione o trasformazione delle società benefit sostenute fino al 31 dicembre 2021, disciplinato dall’art. 38-ter del DL 34/2020.
Le società benefit sono state istituite con L. 208/2015 e, ai sensi del comma 376 dell’art. 1 della citata legge, sono state introdotte nel nostro ordinamento per perseguire nell’esercizio di una attività economica, oltre all’obiettivo della divisione degli utili, anche una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Aldilà degli aspetti applicati del credito, già trattati in un nostro precedente intervento, preme sottolineare che tale agevolazione, in attesa della piena operatività della procedura, come chiarito dall’art. 4 del decreto summenzionato, ai sensi del pertinente regolamento “de minimis”, spetta nella misura massima concedibile a ciascun beneficiario di 10.000,00 euro e spetta a fronte del sostenimento di due categorie di spese:
- a) spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;
- b) le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Tale beneficio, tuttavia, come sancito ai sensi dell’art. 11 può essere cumulato con altri aiuti di “de minimis”, nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di importanza minore e con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell’intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Trattandosi di un incentivo che copre essenzialmente una parte delle spese di costituzione si ritiene che i casi maggiormente frequenti di cumulo attengano, ad esempio, alla fruizione contemporanea di finanziamenti garantiti da parte del Medio Credito Centrale, che costituiscono parimenti aiuti di stato, oppure ad altre agevolazioni relative all’incentivazione di start-up (come Nuove imprese a tasso zero, Resto al Sud ecc..).
Ricordiamo che tale aiuto è soggetto alle ordinarie regole di trasparenza in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Trattandosi tuttavia di un aiuto di stato de minimis, peraltro direttamente iscritto dal Ministero nel Registro Nazionale degli aiuti di stato (ergo non dovrà essere indicato nella sezione relativa agli aiuti di stato del modello redditi), la conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare tale dichiarazione nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. I predetti obblighi non si applicano, ai sensi del comma 127 del medesimo art. 1 della legge n. 124 del 2017, qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
Pertanto, qualora la società nel periodo di imposta considerato abbia beneficiato unicamente di tale credito d’imposta, essendo esso di importo massimo pari a 10.000,00 euro, non dovrà neanche adempiere agli obblighi informativi di trasparenza.