La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 13 del 2022, recante principalmente le misure urgenti per il contrasto alle frodi, ripropone il tema, sempre attuale, della copertura assicurativa necessaria per il rilascio delle attestazione e asseverazioni richieste nelle procedure di cessione del credito e sconto sul corrispettivo. Nonostante su questo argomento l’attenzione sia massima, è necessario chiarire e fare dei distinguo.
L’articolo 2, comma 2, lettera b), del citato provvedimento, modificando l’articolo 119, comma 14, del Decreto Legge n. 34 del 2020, ha previsto che per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni venga stipulata una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. La modifica supera la precedente disposizione secondo la quale i soggetti chiamati a rilasciare le certificazioni avrebbero potuto stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, anche unica, con massimale sempre adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, con un valore minimo non inferiore a 500.000 euro.
La disposizione in commento, come il divieto di cessione parziale avente ad oggetto i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Rilancio, la cui decorrenza è stata stabilita dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, risponde all’esigenza di assicurare l’assoluta tracciabilità dei crediti, in ogni loro fase di trasferimento, e consentire ai soggetti cessionari la verifica della congruità della polizza assicurativa.
La norma, tuttavia, agisce, come per la precedente formulazione, esclusivamente nell’ambito degli interventi agevolati ai fini del Superbonus.
Sul punto è necessario considerare come il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 preveda che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifichi che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2.1 (ovvero gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio) e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del Decreto Rilancio, nonché la presenza dell’attestazione di cui alla lettera c) del paragrafo punto 2.1 (ovvero gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 119 del Decreto Rilancio, per i quali i tecnici abilitati sono chiamati ad attestare esclusivamente la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo 119, comma 13-bis).
Il riferimento alla polizza assicurativa con le caratteristiche di cui al comma 14 dell’articolo 119 avviane per i soli interventi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2.1. In particolare, secondo il tenore del provvedimento attuativo, la stipulazione della polizza, a questo punto secondo le nuove caratteristiche introdotte dal Decreto Legge n. 13 del 2022, è necessaria per i soli interventi di cui all’articolo 119. Resta fermo come anche per gli altri interventi sia più che opportuna, diciamo necessaria, una ordinaria polizza di assicurazione della responsabilità civile.
Questo passaggio è tutt’altro che banale. L’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto Rilancio, rinviando ai fini dell’asseverazioni alle disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, si limita a rinviare alle modalità di asseverazione della congruità dei prezzi previste ai fini del Superbonus e, in particolare, ai riferimenti da utilizzare nella valutazione. Alcun riferimento viene fatto al comma 14, dedicato alla polizza assicurativa “speciale”, nè tale richiamo può considerarsi implicito ove la polizza ivi prevista è stata istituita per garantire i clienti e il bilancio dello Stato dalle attestazioni e asseverazioni infedeli rilasciate ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Considerata l’immediata entrata in vigore delle modifiche, la polizza assicurativa “personalizzata “per singolo intervento, ovvero con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto dell’asseverazioni, impone un adeguamento immediato, ma solo ai fini del Superbonus. In tutti gli altri casi l’acquisizione della polizza responsabilità civile del sottoscrittore dell’asseverazione risponde al buon senso, ma non certo al dettato normativo che ha limitato l’ambito di applicazione della disposizione in commento alla sola agevolazione “regina”.