Dove risulta carente la normativa, del tutto insufficienti le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria, interviene il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07599 in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il MEF tenta di risolvere talune problematiche applicative ancora esistenti in materia di bonus fiscali edilizi e di Superbonus. Continua la moda dei chiarimenti rilasciati in ordine sparso.
In primo luogo viene confermato che il periodo di vigenza ampio previsto dal comma 8-bis, dell’articolo 119, del Decreto Legge n. 34 del 2020, riguardi esclusivamente gli edifici diversi da quelli unifamiliari. Anche in caso di demolizione e ricostruzione, la proroga del Superbonus al 31 dicembre 2025 interessa gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9 lettera a) su edifici composti da due a quattro unità immobiliari e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), nonchè quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio. In questo senso, infatti, deve essere letto l’inciso di cui al comma 8-bis (“compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”) da riferirsi esclusivamente alle fattispecie di cui al primo periodo del medesimo comma.
Sempre in tema di unità unifamiliari il MEF ribadisce i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria sul proprio sito istituzionale in merito allo stato di avanzamento minimo necessario per godere del termine di vigenza fissato al 31 dicembre 2022. Ai fini del raggiungimento della soglia del 30 per cento richiesta per le unità immobiliari unifamiliari dall’articolo 119, comma 8-bis, del DL Rilancio, il MEF richiama i chiarimenti già forniti al riguardo dall’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 3 del 2022 “secondo cui la predetta percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato”. Ne consegue, pertanto, che nel caso su un edificio unifamiliare siano realizzati interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus e Ecobonus con aliquota maggiorata al 110 per cento), per soddisfare il requisito imposto dalla norma, la realizzazione entro il 30 giugno 2022 del 30 per cento dell’intervento deve riferirsi complessivamente a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso. Non rileverà lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, ma la complessiva condizione computando tutti gli interventi edilizi riconducibili al medesimo titolo urbanistico. Il titolo costituirà, di conseguenza, il driver di riferimento.
Non tutte le risposte, tuttavia, si rivelano così prevedibili. Questo è il caso dell’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero dell’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione esclusiva di una singola unità immobiliare. Il quesito, in particolare, attiene alla possibilità che tali lavori di installazione siano considerati «intervento su singola unità immobiliare», dando quindi la possibilità di usufruire del bonus mobili per acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare di proprietà del soggetto proprietario dell’impianto fotovoltaico, nonostante siano realizzati su bene comune.
Discostandosi sorprendentemente dalla risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria all’interpello n. 499 del 2020, il MEF considera quale intervento su singola unità immobiliare quello realizzato a cura e spese del singolo condomino, ma sul lastrico solare di proprietà comune del condominio. Nella citata risposta l’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva chiarito che per l’intervento realizzato su una parte a servizio comune dell’edificio in condominio ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, ancorché di proprietà esclusiva del singolo condomino, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione del Superbonus vada effettuata con riferimento all’intero edificio.
Oggi il MEF, in maniera diametralmente opposta, considera l’intervento realizzato sul lastrico solare a favore esclusivo del singolo condomino quale un intervento di manutenzione straordinaria per il quale l’unico condomino beneficiario, data la riconducibilità indiretta alla propria unità immobiliare, possa beneficiare del bonus mobili.
Per dovere di cronaca, infine, il MEF “ammette” al bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come prorogato fino al 31 dicembre 2024 dall’articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.