Super agevolazioni per il settore turistico

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Sarà una settimana ricca di novità. Poco prima dell’avvio della cabina di regia avente ad oggetto il disegno di legge della prossima manovra finanziaria, tanto attesa soprattutto in chiave proroga Superbonus e riduzione del carico fiscale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto-Legge relativo alle misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021. Mentre i contribuenti sono ancora in attesa di conoscere il destino delle numerose detrazioni fiscali in scadenza relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vero nodo cruciale della prossima Legge di Stabilità, l’ultimo intervento legislativo introduce contributi e crediti di imposta per le imprese turistiche.

Secondo il testo normativo approvato nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri, al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva italiana, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge in commento e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, sarà riconosciuto in favore delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali), delle strutture ricettive all’aria aperta, nonchéé delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, un credito di imposta nella misura dell’80 per cento delle spese ammissibili sostenute in relazione ad uno dei seguenti interventi:

  • a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  • c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  • d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sarà ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e dovrà essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi siano stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi. Il credito d’imposta sarà cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari secondo i criteri e le disposizioni già previsti per l’attuazione dell’articolo 121 del DL Rilancio in materia di detrazioni edilizie. Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per i medesimi interventi e destinatari, inoltre, la norma prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, per un importo massimo pari a 40.000 euro, fruibile indipendentemente dal credito di imposta di cui al capoverso precedente. Il contributo potrà essere aumentato fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento.

Stessa possibilità di incremento fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in tema di imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione siano possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, ovvero soggetti con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda. Il bonus-extra sarà di soli ulteriori 10.000 euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura massima del contributo a fondo perduto non potrà superare il limite massimo di 100.000 euro e, comunque, non potrà essere superiore al 50 per cento dei costi dell’investimento.

Gli incentivi in commento, non cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, saranno riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” ed alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sarà il Ministero del Turismo a provvedere alla comunicazione nei confronti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Si consideri infine che, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, per la quota parte delle spese ammissibili non coperte dal credito di imposta e dal correlato contributo a fondo perduto sarà possibile usufruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018.

In attesa di conoscere la disposizione attuativa che dovrà essere emanata dal Ministero del Turismo entro trenta giorni dalla data di entrata decreto in commento, la possibilità di cedere il credito spettante, secondo le indicazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e successive modifiche, è più di un indizio rispetto alla volontà di prorogare, in via generalizzata, la vera misura importante che attende una proroga. In tal senso speriamo che tale provvedimento normativo sia di buon auspicio e che l’articolo 121 abbia, finalmente, nuova linfa.