Sostegni ter: l’estensione temporale con ampliamento del tax credit locazioni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il decreto-legge sostegni -ter è stato approvato dal Governo venerdì scorso e tra le diverse misure, considerate però insufficienti dalle imprese, è stata previsa la proroga del bonus locazioni. È stato prorogato il bonus locazioni per gli immobili ad uso non abitativo, relativamente al trimestre gennaio -marzo 2022 a condizione che si sia verificata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

La nuova disposizione non interviene direttamente sul testo dell’art. 28 del D.L. 34/2020 modificandone la durata, ma si limita a richiamare lo stesso articolo 28.

Secondo quanto previsto dalla nuova disposizione la proroga del bonus locazioni riguarda esclusivamente le imprese del settore turistico con riferimento ai canoni di locazione versati in ciascuno dei mesi da gennaio a marzo dell’anno 2022. Il confronto, quindi, deve essere effettuato tra il fatturato di ciascun mese e quello corrispondente nell’anno 2019, cioè il primo anno precedente rispetto all’insorgenza dell’emergenza epidemiologica di Covid-19.

A parte il diverso periodo da porre a confronto, la norma presenta delle differenze sotto il profilo soggettivo. Infatti, sono interessati dall’agevolazione in esame le “imprese del settore turistico”. Invece, nell’art. 28, comma 5, ultimo periodo del D.L. n. 34/2020 si faceva espressamente riferimento alle imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. È di tutta evidenza, quindi, come l’ambito soggettivo della novella sia più ampio rispetto all’art. 28 citato. Infatti, devono essere comprese tutte le imprese del comparto turistico.

Con riferimento alla norma agevolativa è necessario tenere conto che alla disciplina si applicano i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid – 19”.

I soggetti interessati dovranno presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” dalla predetta Comunicazione.

La disposizione non è però ancora applicabile, in quanto viene previsto che l’efficacia dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

La disciplina del tax credit sulle locazioni è stata recentemente esaminata dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 43/2022. Secondo l’Amministrazione finanziaria il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili strumentali spetta sia al conduttore di un complesso immobiliare, ma anche ai subaffittuari delle singole unità immobiliari.

Il documento ciato chiarisce, tra l’altro che per le società di gestione di centri commerciali, l’immobile condotto in locazione possiede il requisito oggettivo previsto dalla norma.

L’utilizzo del credito d’imposta è consentito, come detto, anche ai subaffittuari delle singole società commerciali, considerando che i due contratti, locazione e subaffitto, conservano autonoma rilevanza. In questo senso si è espressa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 356 del 2020.

L’iniziativa del legislatore è apprezzabile, ma il beneficio è insufficiente rispetto alla gravità della situazione.