Nell’iter di conversione del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto “Sostegni-ter”, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, la quinta commissione del Senato della Repubblica ha concluso l’esame degli emendamenti. In attesa della discussione in aula di oggi e della votazione di domani emergono interessanti novità.
In primo luogo l’ennesima remissione in termini per le procedure di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio di cui agli articoli 3 e 5 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Superando ogni altra proroga o differimento del passato l’emendamento approvato prevede che il versamento delle rate del 2020, 2021 e 2022 ai fini delle predette definizioni agevolate sia considerato tempestivo e non determini l’inefficacia delle medesime se effettuato integralmente, rispettivamente: entro il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020; entro il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021; entro il 30 novembre 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2022. Secondo il nuovo calendario, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-bis del Decreto Legge n. 119 del 2018, nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.
La norma, nell’evitare l’inefficacia delle medesime definizioni agevolate, consentirà l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, da ultimo fissato al 9 dicembre 2021. Resteranno tuttavia definitivamente acquisite, e non saranno pertanto rimborsabili, le somme eventualmente versate, a qualunque titolo, anteriormente alla data di entrata della futura disposizione che dispone il differimento in commento.
La seconda novità, di pari rilievo, è relativa alla proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura prevista dall’articolo 121 del DL Rilancio. Il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, già prorogato al 7 aprile 2022 con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, con l’emendamento approvato ieri viene portato al 29 aprile 2022. Di conseguenza la comunicazione relativa alle cessioni relative alle spese sostenute nel 2021, nonchè alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese del 2020, dovrà essere inviata a pena di decadenza entro il 29 aprile 2022.
Con la proroga avente ad oggetto l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito il medesimo emendamento dispone la proroga al 23 maggio 2022 del termine a partire dal quale l’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione del contribuente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente.
Da sottolineare come nel suo iter di conversione il Decreto Legge Sostegni-ter accolta le disposizioni in materia di cessione del credito già introdotte dal Decreto Legge n. 4 del 2022. Il riferimento è alle nuove regole per la trasferibilità dei crediti, al futuro divieto delle cessioni parziali, alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche, in particolare nei confronti di attestatori e asseveratori, alle nuove polizze assicurative, nonchè all’obbligo di indicare in fatture e nell’atto di affidamento dei lavori edili agevolati il riferimento del contratto collettivo applicato. Le predette disposizioni, riportate senza alcuna modifica, eviteranno un inutile doppio binario costituito da provvedimenti gemelli approvati a posti giorni di distanza.