SOA: in extremis corretta la decorrenza

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 ripropone, a pochi giorni dall’approvazione dell’emendamento che aveva introdotto per la prima volta gli obblighi SOA, il tema del termine di decorrenza delle disposizioni aventi ad oggetto la qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. Un tema al centro del dibattito che, per fortuna, vede risolto in extremis il problema più grande.

L’articolo 10-bis del Decreto Legge n. 21 del 2022, per l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ha introdotto con decorrenza dal 1° luglio 2022, per le imprese esecutrici dei lavori, l’obbligo di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In via transitoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, sarà sufficiente l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi abilitati all’accreditamento SOA. Tale possibilità, tuttavia, è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione definitiva. In assenza, le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 non saranno comunque detraibili.

L’attestazione, in particolare, è indispensabile per il riconoscimento dei predetti incentivi fiscali. Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’eventuale esecuzione dei lavori in difetto dei requisiti imposti impedirà al beneficiario la possibilità di detrarre gli oneri sostenuti, sia direttamente in dichiarazione dei redditi sia indirettamente, ovvero mediante cessione a terzi nell’ambito delle opzioni di sconto sul corrispettivo e cessione del credito.

A dirla tutta sul punto non si comprende ancora se la tagliola colpisca anche le detrazioni elencate all’articolo 121, comma 2, del Decreto Legge Rilancio nelle ipotesi di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Riferendosi la norma agli “incentivi fiscali” di cui alla predetta disposizione il dubbio è più che giustificato. Pur tuttavia se questa fosse stata la reale volontà, il Legislatore, piuttosto che richiamare genericamente l’elencazione presente fra le disposizioni in tema di cessione del credito, avrebbe dovuto rimandare alle disposizioni istitutive di ogni singola detrazione. Passaggio mancante che dovrebbe escludere la Soa per la detrazione diretta delle agevolazioni “ordinarie” elencate all’articolo 121, comma 2, del Decreto Legge Rilancio.

L’aspetto più rilevante è che viene meno il dubbio più grande, quello legato alla decorrenza delle nuove disposizioni. La formulazione approvata nel passaggio al Senato aveva creato non pochi problemi. Questa disponeva che le nuove condizioni collegate all’attestazione SOA non si sarebbero applicate ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della “presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Considerando che nei primi due commi era lo stesso Legislatore a prevedere la data di decorrenza, tutto faceva propendere per un’entrata in vigore effettivamente ritardata (“Cessioni del credito: SOA con decorrenza ritardata?”).

Tale problema è venuto meno. In extremis, e un po’ in sordina, l’ultimo comma ha cambiato la propria veste. Nella formulazione effettivamente entrata in vigore si legge che “le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Ne consegue, pertanto, che saranno esonerati dai nuovi obblighi, così come graduati dall’articolo 10-bis in commenti, gli interventi avviati antecedentemente al 21 maggio 2022, nonché i contratti già stipulati alla stessa data e aventi data certa anteriore al predetto termine.