Non c’è trainato senza trainante. Non c’è Superbonus senza un intervento trainante che ne giustifichi l’esistenza. L’intervento trainato prescinde dalla natura del bene sul quale si interviene, singola unità immobiliare o parti comuni che siano. L’intervento trainato, adagiandosi sull’intervento trainante, è soggetto al medesimo periodo di vigenza. Questo è quanto dovrebbe emergere chiaramente dalla lettura dell’articolo 119 del DL Rilancio, se non fosse per una recente risposta della Direzione regionale Emilia Romagna all’interpello n. 909/1875/2021.
La questione verteva su un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione avente ad oggetto un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, possedute in comproprietà da più persone fisiche, fattispecie riconducibile alla definizione dell’articolo 119, comma 9, lettera a). Al termine dei lavori le tre unità abitative sarebbero state fuse in una singola unità A/3 con la relativa pertinenza C/6.
Il contribuente chiedeva quale fosse il periodo di vigenza dell’agevolazione, considerando la coesistenza di interventi trainanti su parti comuni ed interventi trainati. Sul punto l’articolo 119, comma 8-bis, dispone che per la fattispecie in commento, nei casi in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione maggiorata del 110% spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (quindi oltre il termine oggi generalmente fissato al 30 giugno 2022). L’estensione è valida, in particolare, nei casi in cui lo stato di avanzamento dei lavori, computando sia gli interventi trainanti che quelli trainati, superi la soglia fissata dal Legislatore. Stesso termine lungo, ma senza alcuna verifica di avanzamento, per gli interventi di carattere condominiale per i quali, secondo la normativa in vigore, il periodo di vigenza termina al 31 dicembre 2022.
In maniera sorprendente l’Amministrazione Finanziaria scinde il periodo di vigenza a seconda della tipologia di intervento. A parere dell’Agenzia, per tutti gli interventi sulle parti comuni di edifici, trainanti e trainati, vige il termine fissato dal comma 8-bis, ovvero il 31 dicembre 2022. Per tutti gli altri interventi trainati sulle singole unità immobiliari, invece, prevale il termine fissato dal comma 1, ovvero il 30 giugno 2022. In altri termini, secondo l’Amministrazione Finanziaria vige un “disallineamento” tra gli interventi su parti comuni, trainanti e trainati, e gli interventi trainati eseguiti sulle singole unità immobiliari.
Il recente parere dell’Agenzia delle Entrate è la conseguenza di un sostanziale fraintendimento. L’articolo 119 del DL Rilancio disciplina i soli interventi trainanti, individuando tutti i casi in cui la realizzazione di una determinata opera apre le porte del Superbonus. A tal fine il Legislatore, ogni volta in cui è chiamato a fissare un termine di vigenza dell’agevolazione, lo fa sempre con riferimento agli interventi trainanti, ovvero con riferimento a quegli interventi che consentono l’accesso alle detrazioni maggiorate. Al contrario, in relazione agli interventi trainati, il Legislatore si limita a richiederne la contestuale esecuzione.
Tanto dovrebbe essere sufficiente per arrivare alla conclusione che, sotto il profilo prettamente temporale, per gli interventi trainati eseguiti ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del DL Rilancio, valgano i medesimi termini previsti per gli interventi trainanti a cui si riferiscono (L’alchimia allunga la vita agli interventi trainati).
Sotto questo punto di vista le conclusioni dell’Amministrazione Finanziaria si mostrano fuorvianti perché dimenticano di definire il periodo di vigenza degli interventi trainanti sulle singole unità immobiliari, come se essi non esistessero. Tali conclusioni, inoltre, sono incoerenti con quanto affermato nella risposta all’interpello n. 791 del 2021 nell’ambito della quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il conteggio dello stato di avanzamento dei lavori utile per godere dei termini maggiorati, che deve essere pari al 60% al 30 giugno 2022, vada effettuato sull’intervento complessivo, sommando tutte le tipologie di interventi, trainati inclusi.