Sal Superbonus, inizia il conto alla rovescia. Quale soluzione per le spese a cavallo di due esercizi?

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con l’approssimarsi del termine dell’esercizio si rende necessario pianificare attentamente le attività connesse all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo previste in luogo delle detrazioni fiscali. In presenza di stati di avanzamento lavori tali facoltà, introdotte dall’articolo 121 del DL 34 del 2020, sembrerebbero imporre un preciso calendario. Tale calendario, tuttavia, non è condiviso dall’Amministrazione Finanziaria. Il quesito, irrisolto dal punto di vista normativo, consta se il singolo stato di avanzamento, ai fini della complessiva cessione dei crediti inerenti, possa costituirsi di spese sostenute a cavallo di due esercizi.

Il dubbio, già posto all’attenzione degli operatori del settore al termine del 2020, si ripropone puntualmente dopo un anno. Questo è il caso in cui le spese necessarie al raggiungimento della percentuale minima del 30% dei S.A.L. siano riferibili a due distinti periodi di imposta. Come noto, secondo le disposizioni del comma 1-bis del predetto articolo 121, l’opzione di cui trattasi può essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento, i quali non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo e dovranno rappresentare almeno il 30% del medesimo intervento. In particolare, affinché il trasferimento del credito si renda possibile, ciascun SAL, determinato secondo le caratteristiche che precedono, deve essere asseverato secondo le indicazioni dell’articolo 119, comma 13, del DL n. 34 del 2020.

Il tema è stato già affrontato dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta all’interpello n. 907/1595/2020. La Direzione Regionale del Veneto investita della questione, alla domanda se può avere luogo l’opzione per la cessione/sconto del credito qualora non si ottenesse il 30% del S.A.L. entro il 31 dicembre dell’anno di sostenimento delle spese, ha risposto negativamente. Secondo l’Agenzia delle Entrate le condizioni connesse al periodo di sostenimento della spesa ed il raggiungimento dello stato di avanzamento minimo necessario per usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121 del DL n. 34 del 2020 devono coesistere e realizzarsi nel medesimo anno di imposta.

Sul punto, la risposta dell’Amministrazione Finanziaria non ha mai convinto fino in fondo. Da questo punto di vista l’Agenzia delle Entrate sembra confondere il diritto alla detrazione, connesso irrimediabilmente al periodo di imposta, con il suo esercizio. Le modalità di esercizio dell’opzione, disciplinate al paragrafo 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e successive modifiche, presuppongono che la relativa comunicazione sia trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale. In questo l’asseverazione dello stato di avanzamento lavori, la cui funzione è quella di certificare l’effettiva realizzazione dell’intervento e la congruità delle spese rispetto ai prezzari, prescinde dal periodo di imposta in cui le relative spese sono sostenute.

Orbene, il calendario fiscale del Superbonus fissa delle precise scadenze che non escludono la possibilità che il singolo stato di avanzamento lavori possa fare riferimento a due distinti periodi di imposta. Se la relativa asseverazione viene rilasciata in tempo utile per trasmettere l’opzione, il cui termine ultimo è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, non si ravvede, almeno in questo caso, il motivo per negare la cessione del credito. L’asseverazione si limita a certificare la spettanza della complessiva detrazione, le cui modalità di esercizio dell’opzione restano ancorate al periodo di formazione. L’asseverazione, dopotutto, è un atto presupposto, ovvero il lasciapassare che consente, in ragione del suo contenuto complessivo, di esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito della detrazione in essa rappresentata.

In questo senso, allora, dall’asseverazione avente ad oggetto spese sostenute a cavallo di due esercizi successivi, dovrebbero poter scaturire due distinte comunicazioni: la prima, per le spese sostenute nel 2021, da esercitarsi inderogabilmente entro il 16 marzo 2022; la seconda, relativa alle spese sostenute nel 2022, da inviare entro il 16 marzo 2023, salvo variazioni di calendario. Tecnicamente quanto rappresentata, oltre che condivisibile, sarebbe possibile. L’alternativa, del tutto illogica, sarebbe quella di detrarre in dichiarazione dei redditi la prima quota, quella riferibile all’anno di formazione della detrazione, per poi cedere la detrazione residua entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Alternativa troppo lontana dalla realtà per convincere.