La predisposizione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche residenti in Italia, che detengono conti correnti e attività finanziarie all’estero, richiede una particolare attenzione al corretto assoggettamento a tassazione dei redditi provenienti da conti e attività estere, nonché all’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale attraverso la predisposizione del quadro RW.
Lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali consente all’Agenzia delle Entrate di avere i dati su conti esteri e relativi redditi, secondo il Common Reporting Standard (CRS), di ciascun contribuente fiscalmente residente. Le eventuali discrepanze tra quanto riportato nella dichiarazione dal contribuente e i dati ricevuti dall’Autorità fiscale, attraverso il sistema CRS, sono oggetto di comunicazione tramite apposite lettere di compliance, inviate dall’Agenzia delle entrate, spesso dovute all’utilizzo di informazioni incomplete nella fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi.
La richiesta da parte del contribuente agli intermediari finanziari esteri dei dati oggetto di scambio ai fini del CRS, quindi, potrebbe facilitare l’attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi, nonché individuare da subito eventuali discrepanze tra la documentazione bancaria in possesso del contribuente e le informazioni scambiate tra autorità, consentendo la completa e corretta dichiarazione dei redditi e capitali detenuti all’estero.
Scambio di informazioni tra autorità – Il DM 28 dicembre 2015 disciplina lo scambio di informazioni sui conti finanziari tra i Paesi aderenti al CRS, la cui lista viene periodicamente aggiornata. Da ultimo il DM 4 maggio 2022 ha portato a 116 il numero degli Stati esteri dai quali l’Italia, o meglio l’Agenzia delle Entrate, riceve annualmente informazioni su conti e attività finanziarie – complete dei relativi redditi – detenuti all’estero da contribuenti fiscalmente residenti in Italia.
Il sistema di scambio automatico dei dati ha un raggio molto ampio, coprendo quasi tutte le giurisdizioni estere tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate informazioni di natura finanziaria.
Le informazioni ricevute tramite il CRS dall’Agenzia delle Entrate, nel caso manifestino discrepanze rispetto a quanto riportato in dichiarazione dei redditi dal contribuente, costituiscono la base per l’invio delle lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le lettere, che stanno interessando un rilevante numero di contribuenti, si riferiscono – da un lato – ai conti e attività finanziarie detenute all’estero non correttamente indicate nel quadro RW, ai fini del monitoraggio e dell’eventuale determinazione dell’imposta sul valore della attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) – dall’altro – al mancato o incompleto inserimento dei redditi percepiti a titolo di interessi, dividendi e altri proventi in relazione a attività detenute all’estero negli appositi quadri della dichiarazione dei redditi, quali RL, RM e RT in base alla tipologia di reddito.
La gestione delle discrepanze – L’Agenzia delle Entrate, nelle lettere di compliance, invita i contribuenti a verificare le discrepanze tra i dati ricevuti tramite il sistema di scambio automatico di informazioni CRS e quanto riportato in dichiarazione dei redditi mettendo a disposizione, all’interno del cassetto fiscale del contribuente nella sezione “L’Agenzia Scrive” i dati ottenuti dalle autorità estere. Le lettere invitano i contribuenti, tenuto conto dei dati in possesso dell’Agenzia e di quanto già riportato nella dichiarazione dei redditi, a correggere gli errori e le omissioni riscontrate attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. In alternativa, nel caso le anomalie riscontrate dall’Agenzia delle Entrate siano dovute a inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni fiscali estere, oppure se i contribuenti avessero già assolto agli obblighi dichiarativi (ad esempio per il tramite di una banca o di altro operatore finanziario italiano), il contribuente potrà fornire chiarimenti in merito, corredati da idonea documentazione, anche utilizzando il canale di assistenza CIVIS.
Ottenimento delle informazioni oggetto di scambio – Il problema delle discrepanze può dipendere da diversi fattori, per esempio il fatto che il contribuente abbia dati incompleti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi, oppure che i dati siano riportati in maniera sintetica sommando tra loro redditi che si qualificano in maniera diversa, per esempio i rendimenti da interessi e dividendi esposti nella reportistica rilasciata dalla banca estera come un’unica voce di rendimento, con possibili errori sulla qualificazione del reddito ai fini della dichiarazione dei redditi. Il problema potrebbe essere risolto proprio con la richiesta da parte del contribuente alla banca o intermediario finanziario estero delle informazioni oggetto di scambio ai fini del CRS.
L’ottenimento di tali informazioni, previa richiesta del contribuente, non dovrebbe essere complicato, essendo i dati oggetto di scambio relativi proprio al contribuente che li richiede per un legittimo fine. Il contribuente potrebbe, infatti, avere necessità di verificare la completezza dei dati in suo possesso con quelli scambiati con l’autorità fiscale italiana per poter adempiere in maniera corretta agli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale. La verifica preliminare e l’incrocio dei dati consentirebbe, dunque, al contribuente e al professionista che lo assiste di procedere con la comparazione delle informazioni prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi; ciò potrebbe evitare eventuali comunicazioni di anomalia, attraverso le lettere di compliance, oppure consentire una più semplice risposta all’Agenzia delle entrate in caso ricevimento di lettere di compliance.