Royalties e holding period

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi e i canoni pagati a società residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea sono esentati da ogni imposta. Tra i requisiti che le società residenti in Stati membri diversi ed appartenenti allo stesso gruppo devono possedere per beneficiare dell’esenzione, il legislatore italiano ha ritenuto di limitare il periodo minimo di detenzione delle partecipazioni ad un anno. Il pagamento delle royalties alla holding nel periodo successivo al trasferimento in capo a quest’ultima dei diritti inerenti le proprietà industriali, prima che siano decorsi 12 mesi dal trasferimento delle partecipazioni al capitale, non può dunque beneficiare dell’esenzione da imposizione. Tuttavia, una volta che tale requisito si perfezioni, il soggetto beneficiario delle royalties potrà presentare apposita istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.