Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio, necessaria la validazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Vecchia e nuova pace fiscale si incrociano in vista delle prossime ed imminenti scadenze fissate al 30 novembre 2021 per Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio. Il 31 ottobre 2021, infatti, sono stati automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, beneficio introdotto dall’articolo 4, comma 4, del DL n. 41 del 2021 e la cui procedura è stata disciplinata dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021. Fra le partite annullate, in particolare, vi potrebbero essere debiti ricompresi nei piani di versamento delle definizioni agevolate.

Come noto il Decreto Fiscale ha fissato al 30 novembre 2021 il termine per il versamento delle rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 e 2021, previste dalle procedure di Rottamazione-Ter e Saldo e Stralcio. Riaprendo i termini già prorogati dal Decreto Sostegni-bis, il Legislatore ha differito per la seconda volta le scadenze originarie. Pertanto, sono differite al 30 novembre 2021 le scadenze previste: per il 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020, 30 novembre 2020, 28 febbraio 2021, 31 maggio 2021, 31 luglio 2021, nel caso della Rottamazione-ter; per il 31 marzo 2020, 31 luglio 2020, 31 marzo 2021 e 31 luglio 2021, nel caso del Saldo e Stralcio.

Orbene, il maggiore tempo a disposizione, che arriva fino al 6 dicembre 2021 in ragione del periodo di tolleranza di cinque giorni previsto dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018, consentirà ai contribuenti interessati di verificare se la procedura di annullamento automatico dei carichi iscritti a ruolo di importo limitato interessi le somme definite ai sensi delle predette procedure di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio. Tra i debiti oggetto dello stralcio straordinario, infatti, potrebbero essere ricompresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento rilasciati ai sensi dell’articolo 3 del DL n. 119 del 2018, dell’articolo 16-bis del DL n. 34 del 2019 e dell’articolo 1, commi da 184 a 198, della Legge n. 145 del 2018.

In questo senso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere da domani, mercoledì 10 novembre 2021, almeno secondo le indiscrezioni, metterà nuovamente a disposizione dei contribuenti che abbiano aderito alle diverse versioni della pace fiscale, la possibilità di verificare se i piani di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio siano stati interessati dall’annullamento dei carichi di importo limitato di cui all’articolo 4, comma 4, del DL n. 41 del 2021. Se presenti, gli importi dovuti ai fini delle procedure di definizione agevolata verranno rideterminati alla luce della procedura straordinaria di stralcio.

Si tratta di un passaggio inderogabile. Come rilevato su queste stesse pagine (Versamento di somme stralciate, rimborso a rischio), in presenza di altre somme iscritte a ruolo, l’eventuale versamento di somme annullate verrebbe gestito in acconto rispetto alle future scadenze, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ovvero imputato ad altre partite di ruolo già scadute. In altri termini, da un lato il concessionario della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto di somme non ancora scadute, dall’altro, se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento avvenuto a fronte della partita annullata verrà preliminarmente imputato alle rate scadute e, per l’eventuale eccedenza, sull’ammontare delle somme non ancora scadute, sempre a titolo di acconto.

Nel nostro ordinamento tributario, ahimè, non è possibile sbagliare. I tempi ed i costi connessi ad eventuali procedure di rimborso sono tali da condannare i contribuenti ad attese estenuanti. Per questo motivo, non appena l’applicazione sarà resa nuovamente disponibile, sarà fondamentale validare i bollettini in scadenza al 30 novembre 2021 per verificare se gli importi indicati siano corrispondenti alle somme effettivamente dovute. Una procedura che, nell’ottica della semplificazione, ben sarebbe potuta avvenire su impulso dell’agente della riscossione. Sarebbe bastato un click.