Rivalutazione 2020: arrivano, finalmente, modalità e termini per la revoca ai fini fiscali

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2022, protocollo 370046/2022, l’Amministrazione Finanziaria stabilisce le modalità e i termini per l’esercizio della facoltà di revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La predetta disposizione, con condizioni particolarmente vantaggiose, aveva introdotto un regime di rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni. La rivalutazione, eseguita nel bilancio relativo al 2020 (ovvero in corso al 31 dicembre 2020), anche distintamente per ciascun bene, consentiva il riconoscimento del maggior valore attribuito ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con il versamento, a buon mercato, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento, oltre alla possibilità di affrancamento del saldo attività di rivalutazione con il correlato versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10 per cento.

Con un successivo intervento, tuttavia, l’articolo 1, comma 622, della Legge 34 del 2022 dispose che il maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del TUIR (marchi e avviamento), sono normalmente deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, venissero determinate, a discapito del contribuente, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Solo con il versamento di un’ulteriore imposta sostituiva nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR sarebbe stato possibile continuare l’ammortamento secondo i tempi di deduzione ordinari. Anche e soprattutto per questo motivo, considerato il cambio delle regole in corsa, fu introdotta la facoltà di revocare la precedente rivalutazione/riallineamento/affrancamento con la possibilità di richiedere a rimborso ovvero in compensazione le imposte sostitutive già versate.

Il Provvedimento in commento, nell’alveo della storia infelice che ha caratterizzato l’ultima stagione delle rivalutazioni, dispone che i soggetti che abbiano perfezionato l’opzione per uno dei regimi di cui all’articolo 110 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, abbia la facoltà di revocare, anche parzialmente, la rivalutazione/riallineamento e l’eventuale affrancamento. Anche tale facoltà, come fu per la rivalutazione, potrà essere esercitata per singole attività a scelta del contribuente, ma per il loro intero importo.

La revoca, ove esercitata, renderà ai fini fiscali priva di effetti la precedente rivalutazione/riallineamento, anche ai fini dei vincoli di sospensione di imposta sulle riserve del patrimonio netto. Di conseguenza il contribuente sarà chiamato a trasmettere la dichiarazione dei redditi integrativa per il periodo d’imposta 2020 nella quale effettuare le variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui valori attribuiti con la rivalutazione/riallineamento, eventualmente dedotti ma non più spettanti in ragione della revoca. Lo stesso, con gli opportuni adeguamenti, potrà essere effettuato per il regime di affrancamento delle riserve di rivalutazione/riallineamento. In questo caso il saldo attivo di rivalutazione tornerà ad essere assoggettato al vincolo di sospensione d’imposta.

Ai fini pratici la revoca dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in commento attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 è stata esercitata (la stessa di cui sopra). Nella dichiarazione, oltre ai termini della revoca, i soggetti interessati potranno richiedere, alternativamente, il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 del credito spettante. A tal fine l’importo dell’imposta sostitutiva che risulterà a credito dovrà essere riportato alla colonna 3 dell’apposito rigo della sezione I del quadro RX, nonché dovranno essere adeguati i prospetti del capitale e delle riserve e quello di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali.