Riserva di rivalutazione e operazioni straordinarie

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Tra i temi che hanno fatto registrare i più significativi dietro front nella recente circolare 6/E dell’Agenzia delle Entrate un posto di rilievo è sicuramente occupato dalla mutata natura attribuita alla riserva di rivalutazione in sospensione, con un impatto notevole sul suo trattamento nell’ambito di operazioni straordinarie.

Prima di introdurre le argomentazioni proposte dall’Agenzia e la sua presa di posizione finale, occorre ricordare che, ai sensi degli artt. 172 comma 5 e 173 comma 9 del TUIR, qualora nell’ambito di un’operazione straordinaria di fusione o scissione siano coinvolte delle riserve in sospensione, esse concorrono a formare il reddito della società risultante o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci.

La ricostituzione delle riserve in sospensione, in caso di scissione parziale, deve avvenire in capo alla beneficiaria integralmente, qualora trattasi di operazione che avviene nel periodo di moratoria degli effetti fiscali (quindi nel quinquennio successivo alla rivalutazione nel caso del regime di cui all’art. 110 DL 104/2020 qui in commento), in quanto il legame con le immobilizzazioni rivalutate coinvolte è ancora specifico, altrimenti decorso il periodo la ricostituzione dovrà avvenire proporzionalmente alle quote di patrimonio netto trasferite.

Sulla base anche della posizione assunta dall’Agenzia nella bozza di circolare, la riserva di rivalutazione in sospensione ex art. 110 DL 104/2020 era stata qualificata come riserva non tassabile solo in caso di distribuzione. In quell’occasione, in particolare, l’Amministrazione aveva sostenuto che il saldo attivo, oltre ad essere tassabile in caso di distribuzione ai soci (art. 13 comma 3 della L. 342/2000), sarebbe stato soggetto a tassazione anche nell’eventualità di un suo utilizzo civilistico non conforme alle previsioni dell’art. 13 commi 1 e 2 della L. 342/2000 (cioè, per utilizzi diversi dalla copertura delle perdite e senza il rispetto delle formalità indicate all’art. 2445 commi 2 e 3 del codice civile).

Questo, chiaramente, avrebbe comportato degli effetti rilevanti in caso di operazione straordinaria, poiché per quanto detto sopra, in mancanza di avanzo di fusione capiente o addirittura in caso di emersione di disavanzo, e in caso di incapienza del patrimonio del soggetto beneficiario, si sarebbe verificato il recupero a tassazione, in capo alla società risultante o incorporante, dei corrispondenti componenti positivi di reddito di impresa, mediante apposita variazione in aumento dell’utile civilistico, in sede di dichiarazione del reddito relativo al primo periodo di imposta post fusione.

Con la versione definitiva della circolare, tuttavia, l’Agenzia torna sui suoi passi e attribuisce alla riserva, sulla base di un’analisi più puntuale della disciplina, la natura di riserva “tassabile solo in caso di distribuzione”. Ciò, ovviamente, comporta una serie di vantaggi in caso di incapienza del patrimonio o in caso di emersione di disavanzo, in quanto la mancata ricostituzione della specifica riserva, sin dal primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione, non comporta la decadenza del regime di sospensione di imposta connesso a tale riserva, né, tanto meno, la conseguente ripresa a tassazione dei corrispondenti componenti positivi di reddito di impresa (mediante apposita variazione in aumento dell’utile civilistico, da effettuare in sede di dichiarazione del reddito relativo al primo periodo di imposta post fusione).

Ovviamente, c’era da aspettarselo, l’atteggiamento dell’Agenzia nei confronti di tali riserve rimane estremamente guardingo, in quanto nella circolare essa evidenzia che “non viene meno, al ricorrere dei relativi presupposti, la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura abusiva, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante lo Statuto dei diritti del contribuente), di operazioni straordinarie che determinano il venir meno di riserve in sospensione d’imposta a fronte di fenomeni che comportino la loro sostanziale attribuzione ai soci o ai partecipanti in contrasto con la già richiamata ratio di presidio del vincolo di sospensione d’imposta”; verranno attenzionate, in particolare, eventuali cessioni di beni o partecipazioni rivalutate che avverranno successivamente all’operazione straordinaria che ha comportato la scomparsa della riserva.