L’estensione del termine di pagamento per le cartelle esattoriali notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 ha esaurito i propri effetti. Con decorrenza da oggi, infatti, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo torna agli ordinari sessanta giorni dalla notifica.
In più battute, prima con l’articolo 2 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021), poi con l’articolo 1, comma 913, della Legge n. 234 del 2021 (per il periodo 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022), per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel complessivo periodo interessato (dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022), il termine di pagamento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, è stato fissato straordinariamente in centottanta giorni contro i sessanta ordinariamente previsti.
L’agevolazione, che esclude gli avvisi di accertamento esecutivi di cui all’articolo 29 del Decreto Legge n. 78 del 2010, nonché gli avvisi di addebito notificati dall’INPS, rileva ai soli fini del termine di pagamento e, in caso di inadempimento, dell’avvio delle successive procedure esecutive. La disposizione, ricordiamolo, non produce alcun effetto ai sensi dei termini di impugnazione di cui all’articolo 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La norma, in altri termini, si traduce, ma solo per le cartelle di pagamento notificate nel periodo interessato, in un bonus temporale di ulteriori centoventi giorni sul termine di pagamento.
Orbene, si torna alla normalità. Le cartelle di pagamento notificate a decorrere da oggi dovranno essere saldate entro sessanta giorni dalla notifica, senza alcuna eccezione. In caso di impossibilità il contribuente potrà accedere alla dilazione di pagamento disciplinata dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in presenza dei requisiti ivi richiesti. Solo nel caso in cui le somme complessivamente iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, la richiesta di dilazione dovrà documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (importo fissato a 100.000 € per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021 dall’articolo 13-decies del Decreto Legge n. 137 del 2020).
Attenzione. Benché a seguito della presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa non possano essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, né avviate nuove procedure esecutive, continua ad essere esclusa la dilazione delle somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del medesimo decreto presidenziale. In tutti gli altri casi il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero, in caso di pignoramento, il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Veramente si era tornati alla normalità già da qualche settimana. Con riferimento ai provvedimenti di dilazione la cui richiesta sia stata presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022, il contribuente decadrà dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Lo stesso, inoltre, non potrà dilazionare nuovamente il predetto carico, se non previo pagamento integrale delle rate scadute.
Su un aspetto, tuttavia, non si è ancora tornati alla normalità. Mentre il contribuente decaduto, anche a causa degli effetti negativi indotti dal Covid-19, non ha vie di scampo rispetto alle regole illustrate in precedenza, i contribuenti i cui piani di dilazione siano decaduti anteriormente alla data formale di inizio della sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del Decreto Legge n. 18 del 2020 potranno dilazionare nuovamente i carichi contenuti nei predetti piani di dilazione, a semplice richiesta. Per costoro, in particolare, non sarà necessario saldare le rate scadute alla data di richiesta della nuova rateazione. Tali disposizioni, previste dall’articolo 13-decies, comma 5, del Decreto Legge n. 137 del 2020 sono ancora in vigore e potranno interessare le richieste di rateazione presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.