In questo periodo, l’argomento più “gettonato” è la riforma fiscale, specie dopo aver conosciuto il contenuto della legge delega, la quale ha dettato i criteri generali di come, in futuro, sarà strutturata la nuova tassazione delle imprese e degli esercenti arti e professioni.
Tuttavia, non si può fare a meno di notare che nulla viene indicato in merito al destino del regime forfettario, fermo restando che esiste già un indirizzo rappresentato dalla Relazione delle Commissioni parlamentari del 30 giugno 2021, che ha trattato la riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, tra cui anche del regime forfettario, nonché altri aspetti del sistema tributario.
La legge delega– È scritto nella relazione illustrativa, gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono:
- la crescita dell’economia, attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di produzione;
- la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuarsi anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l’eliminazione dei c.d. “micro-tributi” con gettito trascurabile per l’Erario;
- la riduzione dell’evasione ed elusione fiscale.
Per la riduzione del carico fiscale sui redditi delle persone fisiche, non vi è dubbio che occorre revisionare il sistema di imposizione personale sui redditi.
Proprio di questo tratta l’articolo 3 della legge delega, laddove vengono indicati i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati per la riforma in esame.
Il comma 1, lettera a) prevede che il Governo è delegato ad introdurre norme per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, secondo principi e criteri di progressiva evoluzione del sistema attuale verso un modello di tassazione duale che preveda l’applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione sia sui redditi derivanti dall’impiego del capitale (anche nel mercato immobiliare), che sui redditi direttamente derivanti dall’impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo svolte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l’IRES.
La lettera b) sempre del comma 1, dispone che la revisione del sistema dell’imposizione personale sui redditi deve garantire anche il rispetto del principio di progressività dell’Irpef, la graduale riduzione delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef, peculiarmente per incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro da parte dei giovani e dei secondi percettori di reddito, nonché per promuovere l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili. Deve, inoltre, assicurare la riduzione graduale delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef.
Per aliquote medie e marginali effettive si intendono quelle derivanti dall’applicazione dell’Irpef senza tenere conto dei regimi sostitutivi e delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.
Il pensiero della Commissione – Mentre nell’articolato della legge delega non viene citato il regime forfettario, la Commissione richiamata, invece, ritiene opportuno che il sistema fiscale italiano conservi un regime agevolato e semplificato per le piccolissime imprese ed i lavoratori autonomi a un livello di fatturato di 65.000 euro all’anno e aliquota proporzionale al 15%, tranne per i primi cinque anni ad aliquota al 5%.
Tuttavia, è del parere che la normativa debba subire delle modifiche riguardanti il passaggio ad un altro regime per effetto del superamento della soglia di 65.000 euro.
Attualmente, in caso di superamento della soglia massima dei ricavi e compensi annuali per l’accesso e il mantenimento del regime agevolato il contribuente transita bruscamente, per l’anno successivo, al regime ordinario IRPEF, con aggravio significativo in termini, sia di tassazione, sia di maggiori adempimenti.
La Commissione è del parere, invece, che nel caso in cui il contribuente, in un determinato periodo di imposta, consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all’attuale soglia di 65.000 euro, ma inferiore ad un tetto opportunamente individuato, l’introduzione di un regime opzionale per la continuazione del regime forfettario nei due periodi di imposta successivi, a condizione che in ciascuno di detti periodi di imposta il contribuente dichiari un volume d’affari incrementato di almeno il 10% rispetto a quello di ciascun anno precedente, con un aumento delle aliquote dell’imposta sostitutiva, per il biennio in questione, rispettivamente, dal 15% al 20% e dal 5% al 10%.
Osservazioni – Dal fatto che la legge delega non contempli disposizioni con riguardo al regime forfettario, sorgono dubbi sulla sua possibile proroga una volta modificati i criteri di tassazione nel comparto IRPEF.
Il citato articolo 3, infatti, introduce, come già anticipato, la creazione di un modello di tassazione duale, che prevede l’applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione sia sui redditi derivanti dall’impiego del capitale (anche nel mercato immobiliare), che sui redditi direttamente derivanti dall’impiego del capitale (beni strumentali, partecipazioni, ecc.) nelle attività di impresa e di lavoro autonomo svolte da soggetti diversi da coloro che applicano l’IRES.
Se questo è l’intento del Legislatore, come sembra, è fuori dubbio che il regime forfetario verrà abolito, per far posto ad un sistema di tassazione come sopra specificato.
Inoltre, si prevede una tassazione dei redditi diversi da quelli derivanti dall’impiego di capitali, con applicazione delle aliquote progressive IRPEF debitamente revisionate.
Per i giovani, quindi, che si affacciano al mondo del lavoro, allo stato dei fatti, (si auspica un ripensamento!), non ci sarà la possibilità di fruire del regime forfettario, con la speranza che, la riduzione delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef, favorisca realmente la promozione di attività imprenditoriali e professionali, come “prospettato” dalla legge delega.
D’altro canto, la relazione illustrativa chiarisce che, con la riforma, si vuole evitare che ci siano distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale, garantendo la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese.
In sostanza, si vuole impedire che il contribuente scelga un regime fiscale di favore anziché un altro, creando un sistema di tassazione che sia neutrale per tutti.