Quadro VQ: il recupero del “credito virtuale” può richiedere più anni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

I cambiamenti intercorsi negli ultimi anni nelle regole di compilazione del quadro VL, e l’introduzione del quadro VQ per il recupero del credito virtuale, rendono necessario tenere traccia dei versamenti periodici omessi anche per molto tempo, al fine di poter rientrare nella disponibilità del credito “congelato” per effetto dei versamenti periodici non eseguiti entro il termine di presentazione del dichiarativo annuale. Analizziamo il meccanismo, non sempre intuitivo, con l’ausilio di alcuni semplici esempi.

In premessa occorre ricordare che a partire da alcuni anni a questa parte, il quadro VL presente nella dichiarazione IVA, dedicato a definire il saldo della liquidazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, ha mutato più volte forma. Prima dell’introduzione della LIPE, il saldo del dichiarativo veniva direttamente influenzato dai versamenti non effettuati, posto che i versamenti periodici omessi concorrevano direttamente, in somma algebrica, alla definizione del saldo finale.

Così, se ad esempio un contribuente che in presenza di versamenti regolari presentava un saldo a debito di 1.000, laddove avesse omesso di versare IVA periodica per un ammontare di 3.000 euro, avrebbe chiuso con un debito di 4.000 (1.000+3.000). Allo stesso modo, se viceversa il dichiarativo avesse chiuso in presenza di versamenti regolari con un credito di 1.000, ma fosse stato omesso un versamento periodico da 4.000, allora il dichiarativo concludeva con un debito di 3.000 (-1.000+4.000). In entrambi i casi, quindi, fino a qualche anno fa, le posizioni dei versamenti periodici incidevano direttamente sul saldo finale (salvo poi, ovviamente, restare dovuta la sanzione per il mancato versamento nei termini dell’iva periodica).

Con l’avvento delle LIPE, l’impostazione del quadro VL è completamente variata, posto che è sulla base di tali comunicazioni che al contribuente viene richiesto il versamento dell’IVA periodica, se non effettuato.

Pertanto, nel primo caso (dichiarazione a debito se i versamenti fossero stati regolari), ora la dichiarazione IVA presenta un debito pari comunque a 1.000, e gli ulteriori 3.000 euro di debito periodico non versato vengono richiesti e sanzionati in base alla LIPE.

Nel secondo caso, invece, (dichiarazione a credito se i versamenti fossero stati regolari), fermo restando il fatto che il debito periodico non versato verrà richiesto in base alla LIPE, entra in gioco un ulteriore aspetto: non è possibile far valere un credito che discende da un omesso versamento.

Nel secondo caso, quindi, il credito di 1.000, riconosciuto se i versamenti fossero stati regolari, viene eroso dall’omesso versamento, e la dichiarazione IVA si presenta come segue: saldo del dichiarativo pari a zero (ovvero nessun credito usufruibile, perché gli omessi versamenti superano l’ammontare del credito potenziale) e scatta un “promemoria” che ricorda che a fronte di 4.000 euro di versamenti periodici non effettuati, sono stati “congelati” 1.000 euro di credito: il famoso “credito virtuale”, da indicare al rigo VL41.

Quando quei 1.000 euro tornano nella disposizione del contribuente? Quando i versamenti vengono eseguiti, mediante compilazione del quadro VQ, nel quale viene ripresa la storia dei versamenti inizialmente omessi e poi eseguiti (con ravvedimento, a seguito di avviso bonario o di cartella), e del corrispondente credito virtuale. Il tutto al fine di recuperare il corrispondente credito che viene “scongelato”, con riporto al rigo VL12.

Vi è però da sottolineare che il meccanismo di “recupero del credito virtuale” può in taluni casi trarre in inganno.
Torniamo al nostro esempio, supponendo che il contribuente si ritrovi, in base alle risultanze di una passata dichiarazione IVA, con un credito virtuale pari a 1.000, a fronte di 4.000 euro di versamenti omessi.

Supponiamo inoltre che di quel debito pregresso sia stata pagata solo la metà, nel periodo che va dalla presentazione del dichiarativo modello IVA 2021 e del modello IVA 2022). Sono quindi stati versati solo 2.000 euro (da considerare, ovviamente, sempre al netto di sanzioni e interessi) dei 4.000 inizialmente omessi.

Se ne deduce, quindi, che il credito recuperato è pari a 500 euro, in proporzione ai versamenti effettuati? Ebbene, la risposta è negativa.
È infatti un errore comune aspettarsi che ogni importo versato a titolo di versamento non spontaneo dia luogo al recupero del credito virtuale in egual misura. O meglio, ciò è vero solo se il modello Iva dal quale è emerso il credito virtuale risultava comunque a credito, e quindi a ciascun versamento non effettuato corrispondeva un egual importo di maggior credito reso indisponibile.

Se, invece, le somme versate fanno seguito ad una dichiarazione IVA che ha visto il credito azzerarsi a seguito degli omessi versamenti, tali le somme sono dapprima da imputarsi in conto all’IVA a debito non versata, e solo ad avvenuto saldo dell’intero debito le somme diventano imputabili in conto credito virtuale, che quindi viene liberato.

Tornando al nostro esempio, quindi, con un credito virtuale pari a 1.000, a fronte di 4.000 euro di versamenti omessi, se i versamenti effettuati ammontano a soli 2.000 euro, il quadro VQ deve essere comunque compilato per dare memoria dello sviluppo dei pagamenti, ma non emergerà alcun recupero di credito in questo dichiarativo.

Andiamo avanti nel tempo, ipotizzando ulteriormente che nel modello IVA 2023 si possa evidenziare l’avvenuto versamento degli ulteriori 2.000 euro necessari a chiudere il debito originario. È in tale dichiarativo che si evidenzierà, nuovamente con compilazione del quadro VQ, tutta la storia che ha dato origine al credito virtuale, ovvero che il credito virtuale originario era di 1.000 euro, a fronte di un debito originario di 4.000 euro, che i versamenti effettuati in precedenza sono stati pari a 2.000 (come da indicazione già fornita nel Modello IVA 2022) e che gli ulteriori 2.000 euro sono stati versati nel periodo relativo al modello IVA 2023 (ovvero dal termine di presentazione del modello IVA 2022 al termine di presentazione del modello IVA 2023).

Solo in questo momento, posto che il debito pregresso è stato tutto saldato, emergerà il credito virtuale di 1.000, che sarà da riportarsi nel quadro VL del modello IVA 2023, e concorrerà a definire il saldo di tale dichiarativo.