Proroga superbonus: allineata la scadenza degli interventi trainanti e trainati

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La Legge di Bilancio 2022, il cui testo sarà sottoposto al voto di fiducia per ottenere il via libero definitivo entro la fine dell’anno, contiene numerose modifiche alla disciplina del Superbonus. In particolare, è stato risolto il problema del disallineamento temporale degli interventi trainanti e trainati.

I singoli proprietari potranno così intervenire all’interno delle unità immobiliari da loro possedute, a condizione di eseguire i predetti interventi nell’arco temporale compreso tra l’avvio e la fine dell’intervento condominiale.

Secondo quanto previsto dalla novella, il legislatore ha previsto tre diverse scadenze per gli interventi effettuati dalle persone fisiche.

Le persone fisiche, che effettuano gli interventi su edifici posseduti da un unico proprietario, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, potranno fruire della detrazione del 110%, fino al 31 dicembre 2023. La medesima scadenza riguarda le persone fisiche che effettuano gli interventi trainanti all’interno delle unità immobiliari dagli stessi possedute. Invece, nel caso in cui gli interventi agevolati siano effettuati su immobili unifamiliari o funzionalmente indipendenti, la scadenza risulta ora prorogata al 31 dicembre 2022, a condizione che i lavori in corso al 30 giugno 2022 siano avanzati di almeno il 30 per cento.

È stata dunque eliminata la condizione che subordinava la proroga di sei mesi alla presentazione della Cila entro il 30 settembre 2021, o al mancato superamento dell’ISEE pari a 25.000 euro e alla natura di abitazione principale dell’immobile oggetto dell’intervento.

Ora, in base al testo novellato, l’unica condizione rilevante è costituita dall’avanzamento dell’opera di almeno il 30 per cento alla predetta data del 30 giugno 2022.

L’allineamento temporale tra interventi trainanti e interventi trainati è avvenuto con la seguente disposizione: “Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d – bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, …, la detrazione spetta anche per le spese sostenute …” entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 110 per cento.

Sussiste, quindi, perfetta simmetria temporale tra gli interventi trainanti e quelli trainati. Conseguentemente, mentre le spese relative agli interventi unifamiliari, devono essere sostenute entro il 30 giugno 2022, oppure entro il 31 dicembre 2022, laddove i lavori siano avanzati di almeno il 30 per cento, le spese relative agli interventi trainati possono fruire della detrazione del 110 per cento fino al 31 dicembre 2023. L’unica condizione prevista dal legislatore è che gli interventi trainati siano eseguiti congiuntamente rispetto a quelli trainanti. L’esecuzione degli stessi deve essere effettuata nel periodo compreso tra l’apertura del cantiere condominiale e la fine dei lavori effettuati dal condominio.

Hanno beneficiato della proroga anche le Onlus, le ODV e le APS. Anche in questo caso la detrazione del 110 per cento può essere fatta valere fino al 31 dicembre 2023. Invece, non sembra sia stata disposta alcuna proroga per gli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche sugli immobili adibiti a spogliatoi.

Un’ulteriore proroga ha interessato le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli immobili dalle stesse posseduti ed assegnati in godimento ai propri soci. In questo caso, la scadenza del Superbonus è stata allineata temporalmente a quella prevista per gli istituti autonomi case popolari (IACP) o enti agli stessi assimilati. La scadenza naturale è al 30 giugno 2023, ma se in corrispondenza della predetta data sono stati eseguiti lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La medesima scadenza riguarda gli interventi trainati eseguiti all’interno delle singole unità immobiliari da parte dei soci assegnatari.