L’Agenzia delle entrate ha fornito nel corso del Telefisco del 27 gennaio scorso numerosi chiarimenti aventi ad oggetto i bonus edilizi. La maggior parte delle risposte era dall’esito scontato e non ha risolto i problemi che presentavano i maggiori dubbi interpretativi. Le stesse risposte che concorrono ad alimentare la sezione FAQ dedicata al tema presente sul sito istituzionale dell’Amministrazione Finanziaria, aggiornata al 28 gennaio 2022. Un comunicato stampa diffuso ieri, inoltre, annuncia la modifica dal 4 febbraio prossimo del canale telematico utilizzabile per la comunicazione dell’opzione alla stessa Agenzia delle entrate.
La procedura attualmente in uso non consente la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, dei lavori di importo non superiore a 10.000 euro o per gli interventi ad edilizia libera senza l’apposizione del visto di conformità. L’aggiornamento consentirà da un lato di comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera senza necessità del visto di conformità e, dall’altro, di esercitare le opzioni relative alle spese sostenute nel 2022. Intervento tardivo rispetto alle opzioni esercitabili nel mese di Gennaio 2022, che comporterà ritardi nella liquidazione di almeno 30 giorno.
Non si tratta, però dell’unica modifica. Infatti, la procedura sarà adeguata anche per consentire la comunicazione dell’opzione per le spese sostenute relativamente alla rimozione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta della nuova detrazione prevista dalla legge di Bilancio 2022.
Il comunicato stampa annuncia anche la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate di alcune nuove faq che nella sostanza riproducono i chiarimenti forniti in occasione del Telefisco senza però superare le incertezze più rilevanti.
E’ auspicabile che l’Amministrazione finanziaria torni ad esaminare i problemi che gli operatori hanno più volte evidenziato e frutto delle recenti e ricorrenti modifiche normative. Infatti, l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 ha subito almeno dieci modifiche normative rispetto al testo originario.
Uno dei problemi affrontati nel corso del Telefisco ha riguardato la determinazione del limite di spesa qualora siano effettuati interventi trainati aventi ad oggetto la rimozione delle barriere architettoniche. Anche in questo caso, trattandosi, appunto, di interventi trainati, può essere fatta valere la detrazione del 110 per cento. Il limite di spesa ammonta a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Secondo l’Agenzia delle entrate, come già chiarito in passato, se l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche è “trainato” da un intervento antisismico, il limite di 96.000 deve essere complessivamente considerato tenendo conto delle spese sostenute per l’intervento antisismico. Ad esempio, le spese antisismiche sono pari a 90.000 euro, e le spese relative all’installazione di un ascensore ammontano a 30.000 euro, la quota di spesa detraibile non potrà in ogni caso superare il limite di 96.000 euro. Fin qui non sussistono particolari dubbi.
I dubbi sussistono, invece, per la nuova detrazione delle spese (non trainate) e sostenute in totale autonomia per la rimozione delle barriere architettoniche, cioè la novità prevista dalla legge di Bilancio 2022. La norma, però, sembra trovare applicazione in un ambito completamente diverso rispetto ai contenuti dell’art. 16 – bis con autonomi limiti di spesa. Pertanto, ove vengano contestualmente effettuati lavori aventi ad oggetto il recupero edilizio, il plafond di spesa non dovrebbe subire alcuna riduzione come invece si verifica per gli interventi antisismici. Il punto dovrebbe però essere chiarito dall’Agenzia delle entrate.
Uno dei problemi non affrontati dall’Agenzia delle entrate riguarda l’eventuale proroga del sisma bonus acquisti rinforzato di cui all’art. 16, comma 1 – septies del D.L. n. 63/2013. Non è chiaro se la possibilità di fruire della detrazione del 110 per cento per l’acquisto delle case antisismiche termini definitivamente entro il 30 giugno 2022, ovvero si applichi il maggior termine del 31 dicembre successivo. Ciò a condizione che in corrispondenza della prima data gli interventi siano stati eseguiti per almeno il 30 per cento.
La soluzione del problema era particolarmente attesa dai professionisti, ma l’Agenzia delle entrate ha del tutto “trascurato” l’esame del tema.
L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito quali siano i criteri per verificare che i lavori in corso di esecuzione su immobili unifamiliari o funzionalmente indipendenti abbiano raggiunto alla data del 30 giugno 2022, almeno la percentuale del 30 per cento.
Nel corso del Telefisco è stato chiarito che deve essere fatto riferimento all’intero intervento e non solo a quello che ha per oggetto i lavori che attribuiscono il diritto a fruire della detrazione del 110 per cento. Non si tratta, però, di una novità in quanto la medesima soluzione è stata sostenuta dalla stessa Agenzia delle entrate in risposta alle numerose istanze di interpello che sono state trasmesse nel corso dell’anno 2021.
Infatti, la necessità di verificare l’avanzamento dei lavori nella misura del 60 per cento si presentava, fino allo scorso anno, per gli immobili posseduti da un unico proprietario e composti da due a quattro unità immobiliari catastalmente distinte.
Alla luce delle ultime novità contenute nella legge di Bilancio in questo caso non si pone più il problema in quanto la detrazione delle spese è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023. Ora, invece, il problema si pone per gli immobili unifamiliari e funzionalmente indipendenti.