PNRR: da luglio 2022 per tutti obbligo di fatturazione elettronica e accettazione POS

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Un nuovo decreto-legge è in dirittura d’arrivo e le misure assunte dall’esecutivo, pur essendo esigue in termini di numerosità, saranno di forte impatto per un gran numero di contribuenti. Oggetto del decreto è l’adozione di “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, alla luce della dichiarata “straordinaria necessità e urgenza di un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure”. Ove risiedano le condizioni di necessità e urgenza che rendano necessario riprendere – per l’ennesima volta – questioni che ormai si trascinano da tempo, quali le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, non è dato a sapere. Parimenti, non si comprende quale sia la semplificazione (se non per l’amministrazione finanziaria) nell’imporre l’obbligo di fatturazione elettronica a carico di tutti i contribuenti indistintamente, ricomprendendo pertanto nel novero degli interessati anche i contribuenti “minori”. Sta di fatto che, apartire dal mese di luglio 2022, scatteranno le sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici e scatterà anche l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti, nessuno escluso.

Per quanto riguarda le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la novità risiede nell’ennesima variazione della data di decorrenza a partire dalla quale si renderanno applicabili le sanzioni stesse, previste dall’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tali sanzioni, la cui decorrenza era da ultimo stabilita a partire dal 1° gennaio 2023, e che invece vengono anticipate al 30 giugno 2022, scatteranno nei casi di mancata accettazione – da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali – di un pagamento di qualsiasi importo effettuato attraverso carte di pagamento. Quanto all’ammontare, è prevista una quota fissa, pari a 30 euro, cui viene aggiunto il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (salvo che ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica, quale ad esempio l’assenza di connettività).

Non si può certo parlare di novità; infatti, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici era già stato previsto sin a partire dall’ormai lontano 30 giugno 2014, ma con sanzioni che via via erano state rinviate nel tempo, fino ad arrivare, come si è detto, al 1° gennaio 2023, termine che ora viene anticipato di sei mesi.

Altra modifica annunciata da mesi, ma per la quale ci si augurava di poter portare a termine l’annualità 2022 senza scossoni, è quella che riguarda gli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

Come ricorderemo, sul finire del 2021, all’atto del rinnovo fino al 2024 dell’autorizzazione europea che consente all’Italia di imporre quale unico strumento valido di fatturazione la e-fattura, era stata eliminata l’esclusione dall’obbligo inizialmente prevista a favore dei cd. “contribuenti minori”.

Alla luce della cancellazione di questa esclusione, ci si aspettava che tali contribuenti “minori” (forfettari, ecc.) venissero obbligati ad abbandonare la fattura analogica già a partire dal 2022, magari a seguito di una modifica normativa introdotta in sede di manovra di bilancio. Così non è stato, probabilmente anche grazie allo statuto del contribuente, che prevede che l’amministrazione finanziaria debba assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono.

Nessun obbligo, quindi, con decorrenza gennaio 2022, tuttavia non si attenderà il 2023, come era auspicabile, posto che con il decreto PNRR si intende operare una modifica all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, modifica che consiste nella cancellazione di tutti i casi di esonero, a partire dal 1° luglio 2022.

Per tale ragione, a partire da tale data, saranno chiamati a fatturare esclusivamente in modalità elettronica anche i seguenti soggetti, attualmente non attratti nell’obbligo:

  • contribuenti in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
  • contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
  • i contribuenti che hanno optato per la Legge 398, articoli 1 e 2, del 16 dicembre 1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Viene meno anche la previsione che i soggetti in regime Legge 398, che hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, debbano assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Di fatto, tutte le associazioni e similari dovranno fatturare obbligatoriamente in formato elettronico e provvedere a ciò direttamente.

Vi sarà comunque un piccolo periodo di tolleranza a favore di questi nuovi obbligati alla fatturazione elettronica. Viene infatti previsto che per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo dei ben più ristretti tempi ordinariamente previsti, ovvero 12 giorni nel caso di fattura immediata e entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita).

A partire dal 1° ottobre 2022, il meccanismo entrerà a pieno regime, con modalità e termini di emissione delle fatture uniformi per tutte le tipologie di contribuenti. Quanto alle sanzioni applicabili, il riferimento è al comma 2 del D. Lgs. 471/1997, che prevede, per quanto qui di interesse, una sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati a carico del cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non soggette a imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.