Perequativo, istanze entro il 28 dicembre 2021

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 336196/2021 del 29 novembre 2021, a sorpresa, sono state approvati il contenuto informativo, le modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cd. “perequativo” di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Diciamo a sorpresa poiché, incredibile ma vero, assistiamo all’emanazione di un modello di istanza, con tanto di istruzioni e termini di presentazione stabiliti, a fronte di un decreto attuativo MEF che ancora non è stato pubblicato, tant’è che nel provvedimento stesso si legge che, come ben sappiamo, il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30% e che “tale percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021”.

Chiaro è che in presenza di un decreto registrato alla Corte dei Conti, e solo quello, francamente non ci si attendeva l’apertura del canale. D’altra parte, era noto che la partita del perequativo dovesse concludersi nel 2021, e visto che per la presentazione delle istanze vi sono solo 30 giorni, va da sé che i tempi siano stati imposti da uno stato d’emergenza, che in questo caso nulla ha che fare con l’emergenza sanitaria, quanto piuttosto con uno stato d’emergenza di legiferazione “compulsiva” cui, evidentemente, non riesce più a star dietro nemmeno il legislatore stesso.

Veniamo comunque al punto, senza dilungarci ulteriormente su considerazioni che per quanto legittime e certamente condivise da chi ci legge, verranno – come sempre – del tutto ignorate da chi di dovere.

Passiamo piuttosto ad analizzare il micidiale tour de force cui saranno chiamati i Professionisti per affrontare la predisposizione e la trasmissione telematica delle istanze, il cui invio potrà essere effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a cura del contribuente, oppure di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, delegato al Cassetto Fiscale oppure al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’intermediario potrà procedere alla trasmissione delle istanze anche se non delegato al cassetto fiscale o alla consultazione delle e-fatture, se specificatamente delegato per la sola trasmissione dell’Istanza qui in esame, e dell’aver ricevuto specifica delega dovrà dar atto rilasciando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di istanza.

I dati richiesti sono quelli che ci si aspettava: dati anagrafici, risultato economico relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019, posto che il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30%.

La determinazione dell’ammontare del contributo avviene calcolando la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dai commi da 1 a 3 e da 5 a 13 dell’articolo 1 del decreto in oggetto, che in sede di istanza vengono indicati per il totale.

Da indicare ovviamente anche la fascia di ricavi / compensi conseguiti nel secondo esercizio precedente, variabile sulla quale si fonda l’identificazione della percentuale del 30, 20, 15, 10, 5 per cento che, per arrivare alla definizione del contributo spettante, si applica alla differenza tra i risultati di esercizio, al netto di tutti i contributi pregressi come sovra riportati. Il contributo, comunque, non può superare quota 150mila euro.

Il modello di istanza ripropone poi il quadro A, che abbiamo imparato a conoscere dalle ultime istanze CFP Sostegni-bis, dedicato a riepilogare tutte le agevolazioni già fruite in precedenza a vario titolo nell’ambito del Temporary Framework, ed anche, il quadro B dedicato ad accogliere l’indicazione dei codici fiscali degli eventuali ulteriori partecipanti ad impresa unica.

Di massima importanza, per quanto riguarda il contributo qui in esame, sono le soglie da monitorare; infatti, il perequativo viene riconosciuto solo nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, e non possono essere fatte valere le maggiori soglie di cui alla sezione 3.12, anche ricorrendone i requisiti. Se l’ammontare del contributo spettante comporta lo sfondamento della soglia, occorre indicarne il minor importo, sino a concorrenza della soglia stessa, nell’apposito campo.

Per finire, una new entry, dedicata a riepilogare gli “aiuti Covid” conseguiti a titolo di IMU, da compilarsi distintamente per ciascun Comune nel quadro C, la cui compilazione, comunque, non fa venire meno l’obbligo di presentazione di dichiarazione IMU. Ancora una volta, quindi, occorre rilevare viene richiesto in modo oltremodo ridondante di ripetere informazioni, ma tant’è.

Tutto questo per fornire un breve quadro d’insieme, e rimandando ai precedenti interventi che più nel dettaglio si sono occupati delle modalità di accesso e calcolo del contributo; tutti aspetti che dovranno essere affrontati in brevissimo tempo, visto che il Provvedimento prevede che a trasmissione dell’Istanza possa essere effettuata a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

Più precisamente la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere stata effettuata già dal giorno 29 novembre 2021, mentre la procedura web viene resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire da oggi, 30 novembre 2021.