Perequativo: doppia veste per le operazioni straordinarie

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Le operazioni di trasformazione aziendale sono la nota dolente anche per il contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del Decreto Legge n. 73 del 2021. Ripartiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati. Come dimenticarsi la serie di risposte dell’Amministrazione Finanziaria rilasciate sulle precedenti edizioni del contributo a fondo perduto, quando tuttavia a valere era il fatturato. Oggi il contesto è cambiato e i chiarimenti non hanno più lo stesso peso di prima.

Secondo le istruzioni ministeriali, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato una trasformazione aziendale nel periodo che intercorre dal 1° gennaio 2019 e alla data di presentazione dell’istanza, questa deve essere compilata dall’avente causa computando, oltre ai propri dati, quelli del dante causa. Le istruzioni si riferiscono, in particolare, alle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento da ditta individuale in società e trasformazione “atipica” da società in ditta individuale, limitatamente ai casi in cui si determini la completa confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo. In altri termini l’estinzione del primo a favore del secondo.

In questa fattispecie, di assoluta confluenza, quando il soggetto dante causa si estingue, non sembrano esservi dubbi circa le modalità di compilazione dell’istanza. L’avente causa, nell’identificare la fascia di propria appartenenza, sommerà ai propri ricavi/compensi quelli del dante causa. Farà lo stesso per il risultato economico, cogliendo dalla dichiarazione dei redditi del dante causa i dati previsti nei campi specificatamente indicati nell’allegato A del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 protocollo 227357/2021. Volendo esemplificare, in caso di conferimento di azienda effettuato il 30 giugno 2020, la società a responsabilità limitata all’uopo costituita presenterà l’istanza calcolando la riduzione del risultato economico quale differenza del risultato economico 2019 della ditta individuale e la somma dei risultati economici del 2020 della stessa ditta individuale e della neo costituita società. La fascia di appartenenza, invece, sarà calcolata sulla base dei dati di ricavi/compensi della sola ditta individuale.

Dalla lettura delle istruzioni è possibile dedurre che l’Amministrazione Finanziaria, a differenza del recente passato, limiti la rilevanza dell’operazione straordinaria sul contributo, sia in termini di ricavi che di risultato economico, ai soli casi in cui il dante causa di estingua a seguito della modificazione soggettiva posta in essere. Non a caso dal punto di vista meramente strumentale le istruzioni indicano la necessità che, ai fini della continuità dei soggetti coinvolti, l’operazione sia stata preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, adempimento mediante il quale nei casi di fusione, scissione, conferimento d’azienda o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, il soggetto risultante dalla trasformazione dichiara, in luogo del dante causa, la cessazione ai fini iva del soggetto che si estingue (società incorporata, scissa, conferente, ecc.) a seguito dell’operazione medesima.

Purtroppo quella descritta è più di una sensazione. Diventa quasi una certezza se si considerano i diversi termini di paragone imposti dal Legislatore rispetto al passato. Mentre è possibile determinare con assoluta certezza il fatturato relativo ad un determinato ramo aziendale interessato da un’operazione straordinaria, quale mera sommatoria delle componenti positive oggetto di fatturazione ad esso riconducibili, lo stesso non può dirsi per il risultato economico. La sua determinazione analitica, per ramo, necessita di una contabilizzazione separata, avendo cura di attribuire correttamente le componenti generali promiscue fra più rami. Separazione possibile, ma che non trova riscontro nemmeno nella dichiarazione dei redditi. Mentre il modello iva è composto da moduli, ciascuno potenzialmente dedicato ai diversi rami aziendali contabilizzati distintamente, il quadro reddituale è unico. Un solo risultato economico, anche per cento attività.

Pertanto dal punto di vista del contributo a fondo perduto perequativo, nei casi diversi da quelli in cui si verifica un’assoluta confluenza, le strade del dante causa e dell’avente causa non si incroceranno mai. Nonostante la modificazione soggettiva intervenuta, ognuno compilerà l’istanza sulla base dei propri valori, come se nulla fosse davvero accaduto. Tornando al nostro caso se la ditta individuale avesse conferito solo un ramo, sopravvivendo all’operazione straordinaria, essa compilerà l’istanza indicando esclusivamente i propri dati, mentre la società conferitaria, mancando il termine di paragone sul 2019, non potrà accedere al beneficio.