Per i controlli automatizzati definizione nel senso opposto alla semplificazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’Amministrazione Finanziaria allunga la stagione degli adempimenti straordinari. Con il Provvedimento n. 275852 del 19 ottobre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che i benefici connessi alla definizione agevolata dei controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 5 del DL n. 41 del 2021, da applicarsi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, siano condizionati alla materia autodichiarazione del contribuente.

Il predetto Provvedimento attuativo apre la possibilità della definizione agevolata delle somme richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972 in relazione alle annualità 2017 e 2018, la cui notifica sarebbe dovuta avvenire, in condizioni normali, rispettivamente entro il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. La disposizione, in particolare, consente l’adempimento delle obbligazioni tributarie con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, esclusa qualsivoglia forma di sanzione o somma aggiuntiva.

Con giubilo, dalla prima lettura della norma era emerso l’automatismo del procedimento, esente da qualsivoglia apposita richiesta da parte del contribuente. La verifica delle condizioni per accedere alla definizione agevolata, infatti, avviene a cura dell’Amministrazione Finanziaria sulla base delle risultanze delle dichiarazioni annuali presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’utilizzo del volume di affari in luogo del fatturato, come è accaduto invece per il contributo a fondo perduto, consente all’Agenzia delle Entrate, in maniera più lineare e senza alcun dubbio interpretativo, la verifica della contrazione significativa del volume di affari o dell’ammontare dei ricavi e compensi. L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni ricevute, accertata una riduzione maggiore del 30% del volume di affari dell’anno 2020 rispetto al volume di affari dell’anno di imposta precedente, ovvero valutata la riduzione significativa dei ricavi o compensi per i soggetti non obbligati all’invio della dichiarazione IVA, invia al contribuente, unitamente alla comunicazione di irregolarità. la proposta di definizione agevolata.

Secondo il testo della norma, al verificarsi delle condizioni descritte, al contribuente era lasciata la sola incombenza di decidere come pagare le somme dovute, se in un’unica soluzione ovvero in forma rateale secondo le disposizioni dell’articolo 3-bis del DLGS n. 462 del 1997. Secondo il Provvedimento, tuttavia, l’efficacia della definizione, nella sostanza, è subordinata alla presentazione di un’autodichiarazione con la quale sia dia conto del rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa comunitaria. Dichiarazione da presentarsi entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 31 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato materialmente il pagamento.

L’Amministrazione Finanziaria arriva a tale conclusione in ragione delle disposizioni contenute all’articolo 1, commi 14 e 15, del DL Sostegni che impongono alle misure agevolative elencate al precedente comma 13 del medesimo articolo l’obbligo di presentazione di un’apposita autodichiarazione con la quale venga attestato l’esistenza delle condizioni previste dalle sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea in tema di aiuto da Covid-19. In questo senso sarebbe dovuto intervenire un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per stabilire le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti.

Tutto apparentemente corretto se non fosse che il Decreto Ministeriale non è stato ancora emanato ed il predetto comma 13, nella sua articolata elencazione, non riporta alcun riferimento all’agevolazione in commento. Leggendo attentamente, infatti, “le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni”, facendo la norma intendere inequivocabilmente che solo per gli aiuti elencati al comma 13 vi sia l’obbligo successivamente specificato ai commi 14 e 15.

In altri termini l’Amministrazione Finanziaria, di proprio arbitrio e senza alcuna copertura legislativa, ha introdotto un adempimento, l’ennesimo evitabile, nonostante la normativa abbia previsto una procedura del tutto automatica. Nel senso opposto alla semplificazione.