Il decreto Aiuti quater, per il quale si attende la pubblicazione in G.U. è intervenuto nuovamente a modificare la disciplina del Superbonus prevedendo principalmente un abbassamento della percentuale di credito d’imposta maturabile da chi esegue i lavori rientranti in tale agevolazione (la percentuale di detrazione viene ridotta sostanzialmente al 90% rispetto all’attuale 110), ma anche e soprattutto mediante l’introduzione di una serie di requisiti ai fini dell’accesso al beneficio in capo alle persone fisiche che eseguono i lavori sulle proprie unità immobiliari.
Rispetto al passato, in particolare, una delle modifiche più significative riguarda l’introduzone per la prima volta all’interno della disciplina di tale detrazione fiscale di limiti legati alla fascia di reddito di appartenenza di coloro che intendono usufruire del beneficio fiscale.
In base all’attuale bozza di decreto le persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, dovrebbero aver diritto al Superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute nell’anno d’imposta 2023 solo se vengono rispettate tre stringenti condizioni e, in particolare:
- l’unità immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi deve essere adibita ad abitazione principale (e in mancanza di ulteriori precisazioni a nostro parere è possibile ritenere che per il concetto di “abitazione principale” si possa fare riferimento all’art. 10 comma 3-bis del TUIR);
- il contribuente deve avere un reddito non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal nuovo comma 8-bis.1 anch’esso introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 proprio dal decreto “Aiuti-quater”;
- il soggetto committente dei lavori deve necessariamente essere proprietario dell’immobile su cui esegue i medesimi o titolare di un diritto reale di godimento. Infatti, modificando la lett. b) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 il nuovo decreto, nel testo attuale, prevede espressamente che il Superbonus competa per gli interventi eseguiti solo “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, salvo quanto previsto al comma 10”. Nella sostanza, per le persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il Superbonus non competerebbe più ai detentori degli immobili (es. locatari o comodatari).
Ebbene, risulta sin da subito evidente che le modifiche apportate in detta materia non sono poche né di poco conto.
Da sottolineare senza dubbio per la sua assoluta novità è, in primis, l’inserimento del parametro reddituale che per la prima volta viene introdotto nel dettato dell’art. 119 del DL 34/2020, in assoluta rottura rispetto a quanto avvenuto in passato.
Orbene non si può non evidenziare alcune inevitabili conseguenze che l’inserimento di detto parametro inevitabilmente porta con sé.
Il limite reddituale attualmente previsto dal legislatore (ovvero 15.000 € si ricorda calcolato secondo le specifiche modalità di cui al neo introdotto comma 8-bis.1) quale condizione di accesso al Superbonus, a ben vedere, è piuttosto esiguo e gioco forza ammette a fruire della detrazione solo i soggetti con minori capacità di spesa. Inevitabile conseguenza di tale aspetto è che, laddove non sia possibile per tali soggetti fruire dell’opzione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, (circostanza peraltro non irreale se si considera l’attuale situazione della circolazione dei crediti d’imposta), di fatto per tali soggetti la possibilità di fruire del Superbonus rimane evidentemente solo cartolare.
A ciò si aggiunga una considerazione di non minore importanza. Il parametro reddituale indicato dal legislatore (15.000 € di reddito complessivo ex art. 119 comma 8 bis 1) implica inevitabilmente l’accesso al beneficio solo a coloro che hanno un’imposta lorda piuttosto limitata con l’evidente conseguenza che la stessa risulterà incapiente per procedere alla detrazione diretta delle 4 quote di detrazione maturate per effetto dei lavori agevolati eseguiti.
Per comprendere meglio le distorsioni testé evidenziate si ipotizzi un nucleo familiare composto da 2 soggetti (marito e moglie), nel quale lavora solo il marito, il quale percepisce un reddito annuo complessivo da lavori dipendente pari a 23.000 euro.
Tali soggetti in base alle disposizioni di cui al comma 8 bis 1 rientrano pienamente nel requisito reddituale di accesso all’agevolazione (23.000 € di reddito complessivo/2 componenti del nucleo familiare= 11.500), tuttavia, su un reddito da lavoro dipendente di 23.000 l’imposta lorda maturata è pari a circa 5.000, per cui in assenza di cessione o sconto, essa rappresenta inevitabilmente il limite di capienza massimo entro il quale saranno detraibili le spese sostenute per gli interventi agevolati Superbonus.
Ora, se si considera che in media per gli interventi da superbonus sulle unità immobiliari unifamiliari ad oggi si sostiene una spesa media pari almeno a 100.000 (con un credito maturato in base alle nuove disposizioni pari a 90.000 €) va da sé che la detrazione annua fruibile sulle spese sostenute pari a 22.500, è nettamente superiore alle possibilità di detrazione sfruttabili dai soggetti rientranti nel perimetro reddituale disegnato dalle nuove norme (come visto nell’esempio l’imposta lorda era solo 5.000 per cui per ogni anno di detrazione ben 17.500 € andrebbero perdute).
Si consideri poi che, banalmente, laddove il nucleo familiare del committente degli interventi sia composto da un solo soggetto solo coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 15.000 € potranno accedere al beneficio (15.000/1= 15.000), per cui in questi casi il rischio è che non vi sia alcuna capienza per portare in detrazione le spese maturate sugli interventi agevolati.
Alla luce di quanto sin qui argomentato ci si chiede se le modifiche proposte dal nuovo governo non avranno l’inevitabile effetto di sterilizzare completamente i benefici apportati dal Superbonus, rendendo le disposizioni dettate in materia di interventi eseguiti sulle unità unifamiliari lettera morta.