Nuove asseverazioni, una prova empirica per escludere la polizza

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Inaspettatamente, senza annuncio né preavviso, l’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 157 del 2021, c.d. Decreto Anti-frodi, ha introdotto, per tutte gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2020, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da redigersi, a cura dei tecnici abilitati, secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del medesimo Decreto Legge.

Su queste stesse pagine Giuseppe Avanzato (Detrazioni ordinarie: possibile la cessione sin da subito) ha già evidenziato come la documentazione in commento costituisca un asseverazione diversa da tutte le altre e che, di conseguenza, sia immediatamente disponibile. A differenza di quelle rilasciate ai fini del Superbonus, la comunicazione delle cessioni aventi ad oggetto le spese per gli interventi “tradizionali” non richiede l’inserimento di alcun codice identificativo dell’asseverazione rilasciata (codice asid attribuito da Enea in caso di Ecobonus o codice attribuito dal tecnico in caso di Sismabonus), come nessuna formale procedura di deposito. L’asseverazione di cui trattasi, piuttosto, è un documento a corredo del visto di conformità, essenzialmente composto da un computo metrico dei lavori e della correlata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il tecnico dichiara che i costi degli interventi asseverati sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal “decreto del Ministero della transizione ecologica”, stimati mediante il prezzario scelto fra quelli indicati all’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 34 del 2020. Sul punto il recente aggiornamento delle Faq presenti sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate conferma quella che è più di un’impressione.

In tema di asseverazione della congruità dei prezzi, tuttavia, le problematiche non si esauriscono qui. Testualmente il Legislatore ha previsto che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 34 delle 2020, norma di raccordo che disciplina l’ampio spettro delle attestazioni in materia di Superbonus. Le stesse attestazioni che, secondo il successivo comma a 14, sono soggette a specifiche conseguenze in caso di irregolarità.

Limitatamente agli interventi agevolati ai fini del Superbonus, infatti, il predetto comma 14 prevede che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano le asseverazioni e le attestazioni infedeli si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 15.000 € per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. In tal senso i tecnici abilitati sono chiamati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto di certificazione e, comunque, non inferiore a 500.000 €. La polizza, in particolare, è stata introdotta per garantire, prima ai beneficiari e poi allo Stato, il risarcimento degli eventuali danni provocati dall’attività erroneamente prestata.

Orbene, possono le conseguenze e l’obbligo della polizza assicurativa estendersi anche all’asseverazione della congruità dei prezzi di cui al nuovo articolo 121, comma 1-ter, del Decreto Legge n. 34 del 2020? La risposta dovrebbe essere negativa. Il Legislatore, nel rimandare alle disposizioni di cui all’articolo 13-bis, sembrerebbe aver effettuato una chiara scelta di campo, ovvero quella di rinviare alle sole modalità di redazione delle nuove asseverazioni, in particolare individuando i prezzari da utilizzare. Se avesse voluto estendere l’obbligo della polizza assicurativa anche alle cessioni “minori”, ben avrebbe potuto farlo espressamente, prevedendolo nella novella legislativa o richiamando, a sua volta, il comma 14.

Dal punto di vista ontologico, pertanto, quella in commento sembra essere un’asseverazione “semplificata”, spoglia degli orpelli propri del Superbonus, nello specifico l’obbligo di polizza assicurativa e il deposito presso l’ente competente. Sensazione che diventa realtà nell’osservare, ancora una volta, la nuova piattaforma dedicata all’invio della comunicazione. Se da un lato il sistema compila automaticamente i dati riservati al C.A.F. o al professionista abilitato chiamato ad apporre il visto di conformità, unico soggetto qualificato all’invio della comunicazione, dall’altro nulla prevede per il codice ricevuta asseverazione e l’eventuale presenza della polizza assicurativa. Una prova empirica sufficiente per affermare la loro irrilevanza nelle comunicazioni aventi ad oggetto le cessioni “ordinarie”.