Dichiarazione Iva 2020 Periodo 2019

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La dichiarazione IVA 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2020 fino al termine ultimo del 30 aprile 2020.

Le principali modifiche rispetto al modello dell’anno precedente riguardano l’inserimento del Quadro VP per chi vuole avvalersi della facoltà di comunicare nel modello IVA i dati della liquidazione relativa al IV trimestre (entro il 2 marzo 2020) e del Quadro VQ per consentire ai soggetti passivi interessati di determinare il credito maturato per versamenti d’imposta non spontanei.

Come per l’esercizio precedente il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2020.

L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità.

A tal proposito si ricorda come l’Agenzia delle Entrate precisa che il visto di conformità non si considera validamente rilasciato se:

  • il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
  • il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
  • il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
  • il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco, ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

Particolare attenzione, dunque, per quei soggetti non abilitati che si avvalgono di soggetti terzi e si informa che i Professionisti dello Studio sono abilitati con l’Agenzia delle Entrate e possono su specifica richiesta rilasciare il visto di conformità in base alla normativa prevista e degli orientamenti ultimi più sopra indicati.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Quest’anno (2020 con riferimento ai dati IVA 2019) la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in ‘forma autonoma’ nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Il saldo a debito della dichiarazione annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo 2020; non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Le principali novità della Dichiarazione IVA 2020 sono le seguenti:

  • l’introduzione nel Frontespizio della nuova casella riservata ai soggetti ISA esonerati dall’apposizione del visto di conformità. I contribuenti che hanno applicato gli ISA e hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.
  • la rimodulazione del Quadro VA con l’eliminazione del rigo per l’adeguamento ai parametri;
  • l’istituzione del nuovo Quadro VP per i contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre;
  • l’istituzione del nuovo Quadro VQ per i contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d’irregolarità (art. 54-bis) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010).
  • l’introduzione di uno specifico rigo il VO35, per la scelta “ordinaria” degli operatori enoturistici.

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia Entrate aveva chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.

SINTESI

Per una Fattura emessa a dicembre 2019:

  • Ricevuta e registrata a dicembre 2019 —> Detrazione in dicembre 2019
  • Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020) —> Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
  • Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020) —> Detrazione non ammessa
  • Ricevuta e registrata a gennaio 2020 —> Detrazione ammessa a gennaio 2020

Dichiarazioni con saldo IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2019 (comprensivo di quello riferito a fatture 2019 registrate nel 2020 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2020 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2019), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze hanno ottenuto un punteggio riferito al 2018 almeno pari a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità così come dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.

Ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l’utilizzo dell’home banking.

Chi avesse maturato nel 2018 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2019, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2018) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2019, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2019.

Sempre in tema di compensazioni, dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

 

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.