La consultazione pubblica relativa alla disciplina dei “disallineamenti da ibridi” si è chiusa con la pubblicazione della circolare n. 2/E del 26 gennaio 2022, con la quale l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni introdotte con gli articoli da 6 a 11 del Decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (di seguito “Decreto ATAD”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018.
In generale, i disallineamenti da ibridi derivano da un trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità, stabili organizzazioni, negozi giuridici (in particolare strumenti finanziari o aventi ad oggetto strumenti finanziari), componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali (i “disallineamenti” appunto) incoerenti (e, perciò, “ibridi”) a livello internazionale, quali quelli riconducibili ai fenomeni di deduzione senza inclusione (“deduction/no inclusion” o D/NI) e doppia deduzione (double deduction o DD). Nella circolare viene inoltre trattata, seppure non rientrante in senso stretto nelle fattispecie dei disallineamenti da ibridi, anche la tematica della duplicazione (c.d. “double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (quale rimedio contro la doppia imposizione giuridica).
Nel documento di prassi l’amministrazione affronta e chiarisce i molteplici aspetti delle disposizioni, che prevedono norme di reazione ai disallineamenti da ibridi. Le norme di reazione sono idealmente suddivise in due distinte categorie:
- quelle che agiscono sulla “causa ibrida”
- quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi” di deduzione senza inclusione (DNI) o di doppia deduzione (DD),
e si attivano in presenza di:
- di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione
- di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal decreto “Atad”
- di un elemento soggettivo. Il disallineamento ibrido deve verificarsi tra “imprese associate”, tra un soggetto passivo ed un’impresa associata, tra la “sede centrale” ed una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni di una stessa entità ovvero nell’ambito di un “accordo strutturato” di cui il soggetto passivo sia parte.
Come anticipato, la circolare tratta anche il tema della duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica e fornisce chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi. Su questo fronte, è prevista una gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione.
Interessante anche quanto chiarito nel paragrafo 2.1 in merito alla qualificazione delle norme contenute nel Decreto ATAD come “norme di sistema” e non come “norme antiabuso”. Ne consegue che le medesime non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo e, in caso di loro violazione, occorrerà valutare da parte degli organi di controllo la sussistenza dei presupposti di legge per la comunicazione all’autorità giudiziaria per le autonome valutazioni in merito all’applicabilità delle previsioni di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.