Il modello Redditi 2023, anno di imposta 2022, rappresenta l’ultima occasione nella quale è possibile confrontarsi con un contribuente in regime forfettario che ha conseguito ricavi o compensi di ammontare superiore ai 100.000 euro. Laddove si verifichi il caso, l’anno di imposta 2022 sarà infatti l’ultimo nel quale tale contribuente potrà giovarsi della tassazione ad imposta sostitutiva, posto che a partire dal 1° gennaio 2023 il panorama normativo è completamente cambiato a seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023, che ha disposto l’esclusione immediata dal regime agevolato, già in corso d’anno, laddove la soglia sovra menzionata venga superata.
Al fine di non incorrere in dubbi di compilazione in sede di modello Redditi 2023 anno di imposta 2022 è bene richiamare brevemente la genesi della norma.
La legge di bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, comma 54, ha disposto una serie di modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività, d’impresa, arti o professioni, stabilendo:
- a) L’innalzamento della soglia di ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente che consentono di mantenere il regime forfettario nell’anno successivo, da 65.000 euro a 85.000 euro (modifica all’articolo 1 comma 54, lettera a) della L. 190/2014);
- b) L’introduzione di una clausola di esclusione immediata dal regime agevolato, mediante modifica al comma 71 dell’articolo 1 della L. 190/2014: «Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».
Le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2023 sono entrate in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 (ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165, 544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell’art. 1 che sono entrate in vigore il 29/12/2022, ma che non riguardano il caso qui in esame), di conseguenza, il quadro di insieme per quanto riguarda la questione dei ricavi o compensi conseguiti in regime forfettario – dando pertanto per assodato il rispetto di tutte le ulteriori condizioni previste per l’accesso ed il mantenimento del regime agevolato – è il seguente:
Regime contabile:
Anno di imposta 2022:
- Ricavi o compensi conseguiti fino a 85.000 euro: il regime forfettario viene mantenuto anche nel 2023;
- Ricavi o compensi conseguiti superiori a 85.000 euro: il regime forfettario non è più accessibile a partire dal 2023.
Anno di imposta 2023:
- Ricavi o compensi conseguiti fino a 85.000 euro: il regime forfettario viene mantenuto anche nel 2024;
- Ricavi o compensi conseguiti superiori a 85.000 euro ma entro 100.000 euro: il regime forfettario non è più accessibile a partire dal 2024;
- Ricavi o compensi conseguiti superiori a 100.000 euro: il regime non è più accessibile già nel corso del 2023, a partire dal momento dell’avvenuto superamento.
Aspetti reddituali:
Anno di imposta 2022:
- Ricavi o compensi conseguiti fino a 85.000 euro: il reddito 2022 viene tassato secondo i criteri previsti per il regime forfettario in sede di modello Redditi 2023
- Ricavi o compensi conseguiti superiori a 85.000 euro (senza soglia massima): il reddito 2022 viene ugualmente tassato secondo i criteri previsti per il regime forfettario in sede di modello Redditi 2023
Anno di imposta 2023:
- Ricavi o compensi conseguiti fino a 85.000 euro: il reddito 2023 viene tassato secondo i criteri previsti per il regime forfettario in sede di modello Redditi 2024
- Ricavi o compensi conseguiti superiori a 85.000 euro ma entro 100.000 euro: il reddito 2023 viene ugualmente tassato secondo i criteri previsti per il regime forfettario in sede di modello Redditi 2024
- Ricavi o compensi conseguiti superiori a 100.000 euro: l’intero reddito 2023 viene tassato secondo i criteri ordinari in sede di modello Redditi 2024.
L’ipotesi del superamento della soglia dei 100.000 euro dell’ammontare di ricavi o compensi percepiti (si ricorda che rileva il criterio di cassa) è quindi problematica che riguarda l’anno di imposta 2023, con possibili riflessi sul modello Redditi 2024, ma certamente è fattispecie che merita comunque la massima attenzione, poiché laddove si verifichi il caso l’abbandono obbligato del regime agevolato è immediato, e si rende dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della citata soglia, già in corso d’anno. Questione, questa, così come le modalità di riconoscimento dei costi sostenuti prima del cambio forzoso di regime, che resta ancora tutta da chiarire, ed in ordine alla quale continuano a mancare gli indispensabili chiarimenti, nonostante dall’introduzione delle nuove disposizioni siano ormai trascorsi mesi.