La Legge n. 234 del 20 dicembre 2021, manovra finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, mette la parola fine alla soggettività IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti attività di arti e professioni. A decorrere dal periodo di imposta 2022 le persone fisiche esercenti le attività di cui agli articoli 53 e 55 del TUIR non dovranno più versare l’imposta regionale sulle attività produttive in quanto espressamente escluse.
Si tratta di un intervento poco più che simbolico, più utile all’atto pratico che sotto il profilo economico. La parziale abrogazione colpisce una platea di soggetti che, in buona misura, erano già esentati dal versamento dell’imposta per l’assenza di un’autonoma organizzazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità l’applicazione dell’imposta è esclusa nei casi in cui l’attività esercitata non sia autonomamente organizzata. A tal fine ne costituiscono elementi sintomatici l’impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure l’impiego in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n. 7252 del 2020). L’imposta di cui trattasi, in particolare, colpisce una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista, ovvero un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, non conseguente direttamente dalla cultura e preparazione professionale o manuale del titolare, ma derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori produttivi che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto ulteriore rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista. Principi in concreto estesi alla sfera imprenditoriale in presenza delle medesime condizioni.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, tuttavia, necessitava di un accertamento in fatto, delegato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato. La soggettività tributaria ai fini dell’imposta di cui trattasi era un aspetto non definito dalla normativa vigente, elemento che esponeva inevitabilmente il contribuente all’alea del contenzioso tributario. La verifica, inoltre, doveva essere ripetuta per ogni periodo di imposta. Benché l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, nessuna efficacia vincolante potranno avere tali elementi quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli, come quelli rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, in linea di principio, ha escluso più volte l’efficacia esterna di un giudicato di annullamento dell’avviso di rettifica in materia di IVA ed IRAP in una controversia relativa ad un avviso riferito ai medesimi tributi ma per diversa annualità (Cass. n. 20029 del 2011, Cass. n. 22951 del 2013, Cass. n. 14353 del 2017), per l’esclusione del giudicato esterno relativo ad un periodo di imposta Irap riguardante altra annualità.
Con la novella legislativa, indipendentemente dall’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione, tutte le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni saranno esentati dal versamento dell’Irap per l’assenza del presupposto di imposta. Ai fini dell’imposta di cui trattasi, pertanto, nulla sarà più dovuto dai soggetti che ritraggano il proprio reddito di impresa o di lavoro autonomo, anche in presenza di autonoma organizzazione, ovvero di lavoratori dipendenti e beni strumentali di importo rilevante, entrambi impiegati nello svolgimento dell’attività.
Da questo punto di vista, in maniera assolutamente oggettiva, a decorrere dall’esercizio finanziario 2022 ogni considerazione relativa alla debenza del tributo viene meno, così come la necessità stessa di redigere la dichiarazione IRAP. Ciò vale anche per le persone titolari di imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese in quanto per tali tipologia di soggetti il diritto annuale è sempre dovuto in quota fissa.