L’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA 2022

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il credito IVA maturato nell’anno di imposta 2021, nel limite di 5.000 euro, è utilizzabile dal 1° gennaio 2022.

La parte eccedente può essere compensata dal decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione solo se essa reca il visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato, ovvero una specifica sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile.

Per le start up innovative il limite di credito iva compensabile senza apposizione del visto è pari a 50.000 euro. A tal fine è necessaria l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità, nei limiti dell’importo compensabile pari a 50.000 euro, i contribuenti che beneficiano del regime premiale ISA.

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono gli iscritti:

  • nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi alla data del 30/9/93, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;

nonché,

  • i responsabili dei centri di assistenza fiscale imprese.

I soggetti ammessi al rilascio del visto devono eseguire una serie di adempimenti preliminari:

  • ottenere l’abilitazione all’invio delle dichiarazioni fiscali;
  • stipulare una specifica polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
  • effettuare una comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.

Per verificare se un professionista è abilitato al rilascio del visto, è possibile fruire del servizio di interrogazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo l’ordinanza n. 30131, 26/10/2021, della Cassazione, il contribuente è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto che appone il visto di conformità in suo favore.

Il professionista che appone il visto deve verificare:

  • la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
  • la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione;
  • la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
  • la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

L’attività svolta dal soggetto vistante deve tendere:

  • ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito;
  • alla verifica sugli elementi da cui scaturiscono i crediti.

Deve, inoltre, essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile:

  • del codice di attività economica prevalente indicato nella dichiarazione IVA, in caso di contabilità unificata;
  • dei codici di attività economica indicati nella dichiarazione IVA, in caso di contabilità separate.

Al fine del rilascio del visto il professionista deve accertare la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA:

  • presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
  • presenza di operazioni non imponibili;
  • presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
  • presenza di operazioni non soggette all’imposta;
  • presenza di operazione in regime di split payment (art. 17-ter, D.P.R. 633/1972);
  • presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Va precisato che l’organo di controllo contabile con la specifica sottoscrizione del modello IVA attesta l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto, deve, pertanto, svolgere un’attività ulteriore e diversa rispetto a quella finalizzata alla revisione del bilancio.

Se il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulta pari o superiore al volume d’affari, è necessario verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Il credito va determinato includendo anche quello eventualmente risultante da anni precedenti non richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione. Tale controllo è limitato alla verifica dell’esposizione del credito nella dichiarazione presentata.

Nel caso in cui il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, il controllo riguarderà solo la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta detratta nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve conservare la copia della documentazione acquisita e la check list dei controlli svolti.
Per apporre il visto la dichiarazione dev’essere predisposte, e le scritture contabili tenute, dal professionista.

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente, ovvero da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Il professionista che rilascia il visto di conformità deve procedere alla trasmissione telematica della dichiarazione (risoluzione n. 99, 29/11/2019).

Ciò può non accadere se sussiste collegamento tra il professionista che appone il visto e il soggetto che provvede all’invio della dichiarazione.
Le istruzioni al modello IVA 2022 ricordano i casi in cui è ammesso che il soggetto che appone il visto di conformità (necessariamente una persona fisica) sia diverso dal soggetto che trasmette la dichiarazione, in presenza di uno specifico “collegamento” tra i due soggetti, tipicamente il professionista socio di uno studio associato (o di una società tra professionisti o di una società di servizi) che appone il visto, mentre la dichiarazione è inviata dallo studio associato o società di cui il professionista fa parte.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i professionisti, in possesso dei previsti requisiti, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulle proprie dichiarazioni, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi (risoluzione n. 82, 2/9/2014; circolare n. 28, 25/9/2014 e n. 32, 30/12/2014, prg. 2.2.1).