Riecheggiano ancora nell’aria le parole del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, pronunciate in una delle ultime occasioni pubbliche. Il Fisco telematico quale strumento di semplificazione, il ruolo virtuoso dell’Amministrazione Finanziaria nell’attività di compliance, le responsabilità del contribuente e del panorama legislativo nella lotta all’evasione fiscale. Il solito ritornello del Fisco amico e del contribuente cattivo, del Fisco efficiente e del legislatore inconcludente.
Torniamo ai fatti. La Legge di Stabilità, dopo un lungo dibattito, ha prorogato l’opzione di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio. Questa è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Con essa la semplificazione previsto dal comma 1-ter del predetto articolo che ha esentato dall’apposizione del visto di conformità e dall’asseverazione della congruità dei prezzi le opere realizzate in regime di edilizia libera e quelle di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, facciate escluse. Affinchè le modifiche potessero materializzarsi, tuttavia, la proroga e la semplificazione necessitavano dell’adeguamento della piattaforma all’uopo dedicata.
In via trionfalistica, all’ora dell’aperitivo, venerdì scorso l’Amministrazione Finanziaria ha comunicato che “solo” dal 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale telematico per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla Legge n. 234 del 2022. L’aggiornamento, in particolare, consentirà ai contribuenti di comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori di edilizia libera, nonchè di esercitare le opzioni sulle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.
Proviamo ora a quantificare le conseguenze del lassismo mostrato dall’Agenzia delle Entrate. Oltre al danno vi è la beffa. Se il ritardo dell’Amministrazione Finanziaria è stato tale da sottrarre inutilmente tempo al contribuente, impossibilitato nel comunicare le opzioni relative a spese sostenute nel 2022 quando ciò era possibile, almeno dal punto di vista legislativo, l’aggiornamento della piattaforma al 4 febbraio 2022 lo esclude dalla possibilità di monetizzare il credito secondo tempi ragionevoli.
Prendiamo il caso dello sconto in fattura applicato nel mese di gennaio 2022. In condizioni ordinarie questo sarebbe stato comunicato entro il 31 gennaio 2022 e reso visibile sulla piattaforma del fornitore dal 10 febbraio 2022. Ora, a causa del ritardato aggiornamento, il medesimo contribuente non potrà trasmettere la comunicazione prima del 4 febbraio 2022, importo che sarà reso disponibile al cessionario per l’accettazione solo il 10 marzo 2022. Ritardo di cui è responsabile l’Amministrazione Finanziaria e del quale, almeno dal punto etico, dovrà renderne conto.
Si aggiunga che i primi giorni del mese di febbraio sarebbero stati già di per se frenetici. L’entrata in vigore del Decreto Legge n. 4 del 2022 fissa al 7 febbraio 2022 lo spartiacque entro il quale il contribuente, avendo precedentemente optato per l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, potrà sottrarsi alla limitazioni imposte dall’articolo 28 del predetto Decreto Sostegni-ter e procedere, di conseguenza, a un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Secondo il senso letterale della norma potranno godere di tale ulteriore possibilità solo le opzioni esercitate, ovvero le comunicazioni trasmesse all’Amministrazione Finanziaria secondo le modalità di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, anteriormente al 7 febbraio 2022. In questo modo, infatti, dovrebbe doversi interpretare l’avverbio utilizzato dal legislatore, che pone al 7 febbraio 2022 la verifica delle opzioni esercitate precedentemente alla stessa data. In via cautelare, pertanto, se l’intenzione è quella di usufruire delle disposizioni transitorie, evitare di trasmettere la comunicazione l’ultimo giorno utile, quello deputato alla verifica.
Questo per dire che dal 4 febbraio al 6 febbraio, con ogni probabilità, si concentreranno un numero elevato di trasmissioni, originariamente non previste né programmate, ma imposte dal ritardo dell’Amministrazione Finanziaria e dalla schizofrenia del Legislatore che, nell’intento di arginare le frodi, modifica continuamente l’impianto normativo della cessione del credito, introducendo nuovi adempimenti o, semplicemente, stravolgendo il calendario del contribuente.
Alla prossima passerella sarà forse il caso di porre domande e pretendere risposte, così da evitare l’ennesimo monologo della semplificazione che, alla conta dei fatti, rimane tale solo sui tavoli del Governo e dell’Amministrazione Finanziaria. L’ennesimo sacrificio del Fisco Amico, interamente sulle spalle dei professionisti e dei contribuenti.