Il cd. decreto Sostegni-ter, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato in Gazzetta Ufficiare nr. 21 del 27 gennaio 2022 ed in vigore dalla medesima data, dispone, all’articolo 1, alcune misure di sostegno destinate alle attività chiuse in ragione dei provvedimenti disposti a contenimento della pandemia. Tali misure consistono nella facoltà di poter sospendere alcuni versamenti e, occorre premettere, appaiono da subito insufficienti. È infatti auspicabile che la norma venga ulteriormente estesa, sia con riferimento alle tipologie di versamenti che è possibile sospendere, sia con riferimento all’arco temporale della sospensione stessa, tanto più che, all’atto della stesura del presente contributo, tutto lascia pensare che la chiusura forzata sarà disposta anche oltre il 31 gennaio 2022.
Andiamo comunque ad esaminare quanto attualmente previsto dalla norma, l’articolo 1 del D.L. 4/2022, con il quale è stato disposto lo stanziamento, per il 2022, di 20 milioni di euro, destinati alle attività che al momento di entrata in vigore del Sostegni-ter risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Più precisamente, il decreto prevede quale misura di aiuto, la facoltà di sospendere alcuni versamenti, a favore dei:
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- Aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- Le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.
Ovvero, nel concreto: sale da ballo, discoteche e locali assimilati (ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”).
A favore di questi soggetti sono sospesi:
Per quanto riguarda le ritenute alla fonte, si tratta di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per espressa previsione della norma, rientrano nella sospensione anche le relative addizionali regionali e comunali. Il riferimento, si badi bene, è alle ritenute operate nel mese di gennaio 2022 (ovvero quelle che si riferiscono a retribuzioni ecc. pagate nel mese di gennaio, da versarsi nel mese di febbraio).
Si badi bene, altresì, che la norma non dispone invece alcuna sospensione per quanto riguarda i contributi previdenziali, né le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente o sui redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente.
Per tale ragione, ad esempio, una discoteca sarà chiamata ugualmente a versare entro il 16 febbraio 2022 una eventuale ritenuta operata in qualità di sostituto di imposta all’atto del pagamento di una parcella a professionista avvenuto nel mese di gennaio 2022.
Per quanto riguarda gli aspetti IVA, si evidenzia che la formulazione di termini di sospensione è differente da quella prevista per le ritenute.
Infatti, la sospensione riguarda i versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022, e non l’IVA relativa al mese di gennaio (eventualmente scadente a febbraio, e che comunque, a rigor di logica, non potrebbe evidenziare una liquidazione a debito in quanto le attività erano chiuse).
Di fatto, la sospensione dell’IVA è stata formalizzata con l’emanazione del Sostegni-ter quando il termine per il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022 era già decorso, e la norma sul punto specifica che non è possibile richiedere il rimborso delle somme già versate. La disposizione in materia di IVA, in conclusione, è utile esclusivamente a coloro che (rientranti nel perimetro della disposizione) non hanno versato l’IVA in scadenza a gennaio, seppure in assenza di una norma ufficialmente in vigore alla data della scadenza che disponesse la sospensione del versamento stesso. Questi soggetti potranno considerare il versamento non come omesso, bensì come sospeso ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 4/2022.
Per quanto riguarda la ripresa dei versamenti oggetto di sospensione, gli stessi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2022.