La rettifica in diminuzione dell’ammontare del plafond disponibile già comunicato

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’esportatore abituale può manifestare al fornitore, anche attraverso il comportamento concludente, l’intenzione di non utilizzare il plafond per alcune o tutte le operazioni di acquisto, senza necessità di revocare la dichiarazione d’intento presentata.

L’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 ha nuovamente disciplinato le dichiarazioni d’intento, disponendo che le stesse, recanti l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta, devono essere trasmesse, per via telematica, dall’esportatore abituale, all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Gli estremi di quest’ultimo vanno indicati nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Il fornitore può accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, inserendo il codice fiscale del dichiarante, l’anno e il numero di protocollo della ricevuta telematica, ovvero nel proprio cassetto fiscale. Tale operatore, inoltre, è punito con la sanzione amministrativa proporzionale, dal 100 al 200% dell’imposta, se effettua cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento.

L’ammontare fino a concorrenza del quale l’esportatore abituale intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione d’intento è riportato nel frontespizio del modello DI, approvato, da ultimo, con provvedimento n. 96911/E/2020.

Il fornitore deve fare particolare attenzione all’importo complessivamente fatturato in regime di non imponibilità all’esportatore abituale, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento e, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 120/E/2016, qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia effettuare acquisti senza IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza l’applicazione dell’imposta.

All’opposto, qualora l’esportatore abituale non intenda avvalersi della dichiarazione d’intento per specifici acquisti è tenuto a manifestare tale volontà al proprio fornitore, secondo le indicazioni contenute nella consulenza giuridica n. 954-6/2018.

Anzitutto, non è previsto l’invio della dichiarazione d’intento qualora l’esportatore abituale intenda rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile già comunicato, ovvero voglia revocare la dichiarazione già inviata. In tale ipotesi, in assenza di una nuova dichiarazione d’intento, il fornitore non è obbligato a trasmettere all’Agenzia delle Entrate alcuna nuova comunicazione (si veda anche la circolare n. 41/E/2005).

Alla luce di tali considerazioni, qualora il cliente/esportatore abituale provveda a revocare la dichiarazione d’intento ovvero non intenda avvalersi del plafond con riferimento ad alcune operazioni, è considerato rilevante il comportamento concludente del contribuente, come per esempio il pagamento dell’IVA addebitata in via di rivalsa da parte del fornitore e l’esercizio del diritto alla detrazione.

Correlativamente, nelle situazioni esposte, è legittima l’emissione della fattura con addebito dell’IVA da parte del fornitore, in linea con la posizione espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5174 del 28 febbraio 2017, secondo cui, “qualora la dichiarazione [d’intento] venga revocata, l’effetto esonerativo cessa immediatamente – o quantomeno dal momento in cui essa è portata a conoscenza – e la fatturazione che venga emessa in un momento successivo deve necessariamente tenerne conto, restando l’intera operazione soggetta al regime ordinario”. A sostegno di questa conclusione, i giudici di legittimità hanno rilevato che “costituisce regola generale, del resto, che le operazioni economiche sono imponibili, sicché la mancanza di alcuna delle condizioni che legittimano il regime di esenzione comporta necessariamente la piena riattivazione della regola generale, non potendosi considerare logicamente estendibile – oltre che inammissibile, in quanto risultato di analogia – l’applicazione dei requisiti richiesti per la piena efficacia della dichiarazione d’intenti all’opposta situazione”.