Iva tardiva entro 90 giorni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il prossimo 2 maggio scade il termine ultimo per la trasmissione delle dichiarazioni Iva 2022 relative al periodo d’imposta 2021.

Il contribuente che non ha provveduto entro tale termine alla trasmissione della dichiarazione annuale IVA, ha la possibilità di sanare l’omissione entro 90 giorni dalla scadenza. In questo caso la dichiarazione presentata prende il nome di dichiarazione tardiva.

In particolare, in base a quanto disposto dagli articoli 2 e 8 del DPR n. 322/1998, la dichiarazione IVA presentata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria si considera valida, salva l’applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni in caso di dichiarazione tardiva – In caso di presentazione tardiva della dichiarazione Iva, il contribuente sarà soggetto alla sanzione fissa di € 250,00 prevista per le ipotesi di omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, fermo restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso beneficiando della riduzione a 1/10 della suddetta sanzione. La sanzione da versare in questo caso sarà quindi pari a 25 euro.

Dichiarazione omessa – Ma attenzione la mancata presentazione della dichiarazione entro i suddetti 90 giorni avrà quale inevitabile conseguenza che la dichiarazione IVA sarà considerata omessa.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120 per cento al 240 per cento dell’ammontare dell’imposta.

La sanzione minima applicata non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro, anche qualora non siano dovute imposte, fino ad un massimo di 1.000 euro.

In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, D. lgs. n. 471 del 1997 se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l’invio della dichiarazione del periodo d’imposta successivo e prima dell’avvio dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione dovuta va dal 60 per cento al 120 per cento delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

Dichiarazione Integrativa – Laddove la dichiarazione Iva sia stata correttamente presentata ma presenti degli errori, è invece riconosciuta al contribuente la possibilità di emendare la medesima presentando la c.d. dichiarazione Iva integrativa.

Sarà definita tale in particolare la dichiarazione presentata entro i 90 giorni dalla scadenza naturale del termine ma finalizzata a rettificare i dati presenti in una dichiarazione IVA in precedenza trasmessa.

In sostanza presupposto indispensabile per potere trasmettere all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa è che sia stata in precedenza validamente presentata la dichiarazione IVA originaria.

Il contribuente con tale dichiarazione va quindi soltanto a integrare, modificandola, la dichiarazione già presentata in precedenza mediante la presentazione di una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Dichiarazione a sfavore – La dichiarazione integrativa sarà definita a sfavore, qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse emergere una imposta superiore a quella dichiarata originariamente ovvero dovesse evidenziarsi un’eccedenza detraibile o rimborsabile inferiore a quella in precedenza dichiarata.

Se l’integrativa è presentata entro 90 giorni dalla scadenza le sanzioni previste sono le seguenti:

  • da 250 euro a 2.000 euro se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato (sanabile con ravvedimento operoso – 1/9 di 250€);
  • pari al 30 per cento di quanto non versato se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (anche in questo caso con possibilità di ravvedimento).
  • Se invece la dichiarazione IVA integrativa è presentata dopo 90 giorni la sanzione dovuta è così determinata:
  • se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo formale, la sanzione sarà pari al 90 per cento della maggiore imposta dovuta;
  • in caso di integrativa presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo si applicherà la sanzione per omesso versamento.

Dichiarazione a favore – Diversamente, la dichiarazione integrativa presentata sarà definita a favore qualora la stessa sia presentata per evidenziare una maggiore imposta a credito o un minor debito.

L’eventuale credito, derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione, relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.

L’eventuale credito, derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione, relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso o può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.