A partire dall’ormai decorso contributo a fondo perduto “attività stagionali”, il modello di istanza da compilarsi per il riconoscimento dei vari CFP è diventato decisamente più complesso rispetto al passato, richiedendo di rendere autocertificazione dettagliata in ordine al rispetto delle condizioni del Temporary Framework europeo in materia di “aiuti Covid-19”, e la correlata compilazione del quadro A. La problematica si ripropone nei modelli di istanza da presentarsi sia per la richiesta del cd. “contributo a fondo perduto perequativo” che per il “contributo a fondo perduto attività chiuse”.
Vediamo quindi di riassumere i tratti della questione: innanzi tutto, occorre ricordare che l’ottenimento dei contributi a fondo perduto e di tutti gli “aiuti Covid-19” è sempre subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni dell’accordo quadro europeo in materia di aiuti di Stato. Tale accordo quadro prevede due distinte sezioni; la sezione 3.1 che fissa delle soglie massime di aiuto in ragione del settore di esercizio dell’attività, e la sezione 3.12 che fissa soglie superiori alla 3.1 ma, al tempo stesso, richiede condizioni ben più stringenti.
Nel richiedere un contributo a fondo perduto, innanzi tutto, il contribuente è chiamato a controllare l’ammontare di tutti gli “aiuti” già fruiti, sia direttamente, sia tenendo conto della somma di tutti gli aiuti ottenuti dagli appartenenti all’impresa unica, se ricorre il caso. Se con l’aiuto in fase di richiesta viene ad essere sfondata la soglia, occorre richiedere il “minor importo”. Ad esempio, poniamo il caso di un contribuente che ha ottenuto aiuti covid per 1.790.000 euro, operante in settore diverso da agricoltura e pesca. Tale contribuente richiede il contributo perequativo, che rientra nella sezione 3.1 (e non nella 3.12); deve quindi fermarsi a 1.800.000 euro di aiuti, pertanto se il perequativo spettante fosse, in base ai risultati di esercizio, in ipotesi pari a 25.000 euro, il contribuente dovrebbe indicare in istanza che richiede il minor importo di 10.000 euro (sino a concorrenza della soglia di 1.800.000 euro).
Altro discorso è quello dell’autocertificazione, che il contribuente deve sempre compilare quanto meno per la sezione 3.1, visto che sta richiedendo contribuenti rientranti in tale ambito, ma anche per la sezione 3.12 se ha in precedenza fruito di contributi avvalendosi delle maggiori soglie, nel rispetto dei diversi requisiti previsti per la sezione 3.12. L’autocertificazione serve per fare il punto di tutti gli aiuti, e a far dichiarare l’eventuale avvenuto superamento dei limiti, da indicarsi poi nei righi dedicati, poiché le somme percepite in eccesso, maggiorate di interessi, vengono decurtate dagli aiuti successivi, quali appunto quello oggetto di richiesta.
Per “spiegare” quanto autocertificato (per la sezione 3.1 ed anche per la 3.12, ma in quest’ultimo caso solo se si sono richiesti aiuti ai sensi della sezione 3.12) occorre compilare il quadro A, dove bisogna riassumere appunto tutti gli aiuti direttamente fruiti – senza elencare quelli ottenuti dagli altri appartenente al gruppo di imprese in caso di impresa unica, che rilevano solo per le soglie, ma in tal caso ricordando di compilare il quadro B.
Nella stragrande maggioranza dei casi gli aiuti sono stati riconosciuti ai sensi della sezione 3.1, perché le soglie si sono rivelate sufficienti:
- per il periodo dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021: 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura;
- dal 28 gennaio 2021 alla data di presentazione dell’istanza: 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.
Se questo è il caso, si compila solo l’autocertificazione relativa al punto 3.1, e, per tutti gli aiuti fruiti, nel quadro A si barra solo la casella 3.1, senza indicare alcun periodo.
Se, invece, gli aiuti già fruiti sono stati goduti anche avvalendosi della sezione 3.12, per i quali i limiti sono ben più alti, ovvero:
- dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021: 3 milioni di euro,
- dal 28 gennaio 2021 alla data di presentazione dell’istanza: 10 milioni di euro,
allora occorre compilare anche l’autocertificazione relativa al punto 3.12 e, nel compilare il quadro A, andare anche ad indicare quali aiuti sono stati goduti in forza della sezione 3.12 invece che della 3.1, barrando quindi la casella “Sezione 3.12”.
Solo nel caso di sezione 3.12, si pone anche la questione del periodo di riferimento; ciò in quanto per essere ammessi alla sezione 3.12 è necessario rispettare molte condizioni in più rispetto alla 3.12, che brevemente vengono riassunte nell’autocertificazione: che l’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo; che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione; che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto; che l’intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Non a caso, allegate alle istruzioni, vi sono anche degli schemi che riassumono le modalità di calcolo dei costi fissi non coperti, utili a verificare il rispetto delle condizioni richieste dalla sezione 3.12.
La caratteristica specifica della sezione 3.12, per quanto qui di interesse, risiede nel fatto che i requisiti possono essere rispettati anche solo per una parte del “periodo Covid”, ed è in tale periodo che il contribuente poteva quindi avvalersi della sezione 3.12, per gli aiuti concessi in quella finestra temporale; ecco spiegato il motivo di richiesta di indicazione del periodo ammissibile, richiesta invece non prevista per la sezione 3.1, in ordine alla quale ci si ritrova a doversi confrontare solo con le soglie fisse, distinte per settore, che sono state inizialmente introdotte per poi essere aumentate a partire dal 28 gennaio 2021.