È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 111 del 13 maggio 2022 l’annunciato decreto MEF (datato 29 aprile 2022) con il quale sono state approvate ulteriori modifiche agli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, con riferimento al periodo di imposta 2021, ovvero quelli che dovranno essere allegati alla dichiarazione modello Redditi 2022.
Il comma 7 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti, e anche quest’anno si è fatto ricorso a questa ipotesi per introdurre nuove fattispecie di esclusione correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in ragione di quanto emerso in sede di concertazione con la Commissione degli esperti (prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis del D.L. 50/2027), commissione che esprime il proprio parere sull’idoneità degli ISA a rappresentare la realtà economica delle attività economiche soggette agli indici.
Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022 erano stati individuati i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2022, l’approvazione di centosettantacinque modelli per la comunicazione dei dati rilevanti da utilizzare per il periodo d’imposta 2021; con tale provvedimento, inoltre, erano state individuate le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2021 (ovvero il file XML, messo a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente, cui ha accesso anche l’intermediario delegato al cassetto fiscale che ne faccia richiesta, anche in forma massiva, o l’intermediario che riceva specifica delega finalizzata all’accesso al file “dati ulteriori” ai fini ISA).
Con il successivo decreto MEF del 21 marzo 2022 erano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali; in tale sede, inoltre, erano stati approvati gli aspetti correlati a territorialità specifiche.
Ora, con il decreto appena pubblicato, conseguente all’acquisizione del parere della Commissione di esperti riunitasi in data 7 aprile 2022, vengono ufficializzate le nuove modifiche agli ISA 2022, periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, le cui risultanze sono rilevanti ai fini dell’accesso al regime premiale cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sia ai fini delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
Le modifiche introdotte interessano i seguenti aspetti:
- Approvazione della revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con l’introduzione, a valere per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, di una serie di correttivi finalizzati a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19;
- Adeguamento degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale. Vengono introdotti correttivi ai fini di tener conto, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;
- Misure di ciclo settoriale: vengono introdotti correttivi introdotti per tenere conto, ai fini ISA, degli effetti dell’andamento congiunturale;
- Aggiornamento dell’analisi territoriale del «Livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF», necessaria a seguito della istituzione di un nuovo comune e della modifica di alcune province nel corso dell’anno 2021;
- Aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale e provinciale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2021;
In ragione delle modifiche apportate, sono inoltre state adeguate le note tecniche e metodologiche di alcuni ISA, con l’introduzione, per alcuni settori particolarmente danneggiati dalla pandemia, di correttivi specifici.
Di particolare interesse è l’articolo 8 del decreto, che ha stabilito ulteriori cause di inapplicabilità degli ISA per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 a favore dei contribuenti che:
- a) Esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 11 al decreto. Si evidenzia che rispetto all’anno scorso l’elencazione delle attività per le quali gli ISA sono inapplicabili in ragione del covid risulta essere decisamente più breve. L’elencazione dei codici ATECO interessata è disponibile al seguente link;
- b) Hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA in ragione di queste nuove cause di inapplicabilità sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali. Gli stessi, pertanto, dovranno compilare ed allegare al modello Redditi gli ISA, ma senza necessità di prelevare i “dati ulteriori”, file XML.
Il risultato sarà comunque del tutto irrilevante sia ai fini delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, sia ai fini di un eventuale accesso al regime premiale.