Mancano oramai pochi giorni all’inizio del mese di maggio e da tempo la data coincide con l’impegno dei modelli dichiarativi. Sono tanti anni che si parla di semplificazione, ma il grado di complicazione dell’adempimento si è dimostrato sempre di più crescente.
Non è pensabile predisporre la dichiarazione dei redditi senza il coinvolgimento, sia pure parziale, del cliente. I dati da indicare all’interno del modello dichiarativo non solo quelli reddituali, ma una buona parte delle informazioni attiene alla sfera extracontabile che in molti casi non è nota al professionista. Si tratta, ad esempio, dei dati relativi agli ISA riguardanti, almeno in parte, le modalità di esercizio dell’attività.
Questa parte del modello dichiarativo, deve essere compilata con estrema attenzione anche perché, qualora il contribuente raggiunga il punteggio minimo pari a 8, sarà possibile fruire di un “regime premiale” con l’attribuzione di notevoli vantaggi di tipo fiscale.
Anche quest’anno, come confermato dal Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 21 marzo 2022, è prevista, tra le tante, un’apposita causa di esclusione dall’applicazione degli indicatori di affidabilità fiscale. Sono esclusi i contribuenti i cui ricavi o compensi dell’anno 2021 sono diminuiti di almeno il 33 per cento rispetto al periodo di imposta 2019.
Non sembra difficile la verifica relativa alla sussistenza di tale condizione, ma in realtà è necessario prestare particolare attenzione. La previsione, infatti, non riguarda il fatturato, ma l’avvenuta diminuzione dei compensi o dei ricavi.
Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, al fine di avvalersi correttamente della predetta causa di esclusione è essenziale che il contribuente abbia compilato correttamente il quadro RE. Ad esempio, non devono essere considerati i proventi percepiti con la cessione della clientela dello studio. Infatti, se da una parte i predetti proventi concorrono alla determinazione del reddito, dall’altra non hanno natura di compensi professionali.
Per le medesime ragioni, non devono essere considerati neppure i proventi conseguiti con l’alienazione dei beni strumentali. Fin qui non sussistono dubbi di sorta.
È però possibile individuare ulteriori operazioni la cui soluzione può non essere così scontata. Si consideri ad esempio il caso di due o più professionisti non uniti da vincoli associativi che dividono la sede di lavoro. Uno dei professionisti è titolare del contratto di locazione e delle utenze. Con periodicità mensile, il predetto professionista addebita agli altri una quota di spese a seconda dell’uso in comune della struttura.
Le somme addebitate, non hanno natura di compensi professionali. Anche se sono assoggettate ad Iva, devono essere indicate all’interno del quadro RE del Modello Redditi in diretta diminuzione della voce di costo a cui si riferiscono. D’altra parte, se tali somme sono corrisposte da un sostituto di imposta non devono essere operate le relative ritenute d’acconto trattandosi di importi che non hanno natura di compensi professionali.
Pertanto, le somme così percepite non concorrono alla verifica della condizione rappresentata dalla contrazione dei compensi professionali di almeno il 33 per cento rispetto ai compensi percepiti nell’anno 2019, cioè durante l’ultimo anno precedente alla pandemia.
Sarà dunque necessario, selezionare le diverse tipologie di entrate per applicare correttamente la predetta causa di esclusione.