ISA 2022, il punto con la Circolare del Fisco

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sugli indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2021 – con la Circolare n. 18/E del 25 maggio 2022. Primariamente, occorre evidenziare che dalla lettura della Circolare non emergono particolari novità; l’intento dichiarato del documento è, infatti, quello di fornire una rassegna sistematica dei vari aspetti da tenere in considerazione nell’approcciarsi allo strumento ISA, in vista della campagna dichiarativi.

Focalizzando l’attenzione sui punti di maggiore interesse, prima di tutto occorre evidenziare che gli ISA 2022 (anno di imposta 2021) sono stati adeguati – grazie alla consueta attività di aggiornamento periodico dello strumento – al fine di tenere in considerazione gli effetti della crisi conseguente alla pandemia da Covid-19.

Come previsto dall’articolo 148 del D.L. 34/2020, cd. “decreto Rilancio”, l’attività di revisione è stata effettuata tenendo in considerazione due direttrici fondamentali: individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA, tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dall’emergenza sanitaria, e la definizione di nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite dalla “crisi Covid”.

In tale ottica sono stati inseriti specifici correttivi, destinati a fotografare la particolare annualità 2021 (come già accaduto in precedenza per il 2020). Si tratta di correttivi “straordinari” connessi alla pandemia, come tali non destinati ad essere reiterati nel tempo.

La revisione è stata attuata prima di tutto creando una “base dati” in grado di cogliere i segnali di crisi, attingendo a più fonti informative: Istat, Banca d’Italia, Cerved, Prometeia, al fine di integrare le informazioni già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, si segnala che sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA.

I correttivi introdotti tengono in considerazione:

  • la contrazione della domanda (determinata dall’analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio);
  • la caduta dei Ricavi/Compensi, tenuto anche conto dell’incremento dei prezzi al consumo registrato nel 2021;
  • la contrazione della produttività settoriale (stima della riduzione di produttività sotto l’ipotesi di invarianza dei costi);
  • la riduzione della forza lavoro dipendente (osservata nel settore rispetto al periodo d’imposta 2019).

Ad essere stata presa in considerazione è anche la minore attività, variabile che è stata desunta dal numero medio di giorni, differenziato per territorio e rapportato all’anno, per i quali non è stato effettuato l’invio dei corrispettivi telematici.

Si noti che tale informazione è stata utilizzata anche per rivedere l’indicatore dedicato alle giacenze di magazzino, tenendo quindi in considerazione il fatto che maggiori rimanenze possono rilevare nell’anno 2021 per effetto dell’invenduto conseguente alla pandemia.

Anche la variabile lavoro è stata rivista in ragione della minore attività, sia per quanto riguarda il personale dipendente, che per quanto riguarda le altre figure (amministratori, collaboratori).

Tutto ciò, si badi bene, avviene “dietro le quinte”, nel motore di calcolo ISA 2022 mentre alla modulistica non sono state introdotte sostanziali modifiche rispetto al passato.

Per quanto riguarda le cause di esclusione, delle quali ci siamo già occupati più volte nel corso di precedenti interventi, in conseguenza al Covid-19 anche quest’anno sono previste tre cause specifiche di inapplicabilità, a favore dei contribuenti che:

  • hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività, elencati nella TABELLA 2 allegata alle istruzioni di compilazione. Si evidenzia l’elencazione degli ATECO per i quali gli ISA sono inapplicabili è, rispetto allo scorso anno, decisamente più ridotta. È quindi necessario effettuare una attenta verifica per controllare se si rientra in questa casistica.

È bene ricordare che nei casi di inapplicabilità non sarà possibile accedere al regime premiale, anche in caso di esito favorevole.
Dal punto di vista operativo, nei già menzionati casi di inapplicabilità, il modello dovrà comunque essere allegato ai Redditi, ma non sarà necessario scaricare il file XML dati ulteriori.

Occorre prestare particolare attenzione anche nell’individuazione dell’attività, identificando l’esatto codice ATECO, visto che la classificazione è stata in parte modificata con decorrenza 1° gennaio 2022. A seguito delle modifiche apportate, alcuni codici sono stati soppressi, altri istituiti, per altri ancora è stata modificata la descrizione.

Nelle istruzioni di compilazione, comunque, sono dettagliatamente indicati i codici soppressi, di nuova introduzione o modificati; la problematica può comunque riguardare un ristretto numero di ISA, il cui elenco, presente nella Circolare, si ripropone in allegato.

Ulteriori utili informazioni fornite, anche queste non nuove rispetto al passato, riguardano il quadro A – Personale: nei righi da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non “effettivamente lavorate” per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) di cui all’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, o ad altri istituti simili.

Quanto ai dati contabili, viene ricordato che anche quest’anno gli eventuali contributi o aiuti “covid-19” non concorrono alla formazione del reddito, e non devono essere indicati in alcun rigo del modello ISA.

Una novità interessante riguarda il modello CG61U (intermediari del commercio): viene introdotta l’informazione relativa alle “Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del T.U.I.R.” richiesta nel rigo C55 del Quadro C – Elementi specifici dell’attività, che rileva nella formula di calcolo dell’indicatore elementare di anomalia “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie”. A partire da quest’anno, nel calcolo dell’indicatore il valore dei costi residuali di gestione viene decurtato dell’importo della deduzione forfetaria di cui all’art. 66, comma 4 del TUIR, con riferimento ai contribuenti in regime di contabilità semplificata. Si tratta di una buona notizia, poiché negli anni passati l’incidenza delle deduzioni forfettarie non ha mancato di creare grandi problemi con l’indicatore ora modificato.

Per quanto riguarda i dati ulteriori, le informazioni che vengono fornite sono sostanzialmente le stesse dell’anno scorso; tra queste, rivestono particolare importanza i punteggi ISA riferiti alle due annualità precedenti quella di applicazione. In particolar modo, l’indicatore 2020, che può essere rilevante ai fini del regime premiale posto che per l’accesso ai benefici non rileva solo il punteggio conseguito nel 2021, ma anche la media dei punteggi 2020 – 2021.

Infine, si ricorda che per i soggetti che conseguono sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, il regime premiale diviene accessibile se vengono applicati, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale; a rilevare è il punteggio attribuito ad ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, che deve essere pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.