IRAP 2019? No problem, basta una dichiarazione integrativa

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Ieri, dalle pagine di questo giornale, abbiamo avuto modo di evidenziare il fatto che stanno pervenendo avvisi bonari tramite i quali l’amministrazione finanziaria richiede il versamento del saldo IRAP 2019 (maggiorato di sanzioni ed interessi) a contribuenti che rientravano nella previsione dell’esonero di cui all’articolo 24 del decreto Rilancio, D.L. 34/2020.

La ricezione di tali avvisi consegue al fatto che, erroneamente, in sede di dichiarazione IRAP 2020 riferimento 2019 non sia stata compilata la sezione XVIII del quadro IS, con la dovuta indicazione dell’aiuto di Stato, secondo le modalità che erano state precisate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 25/E del 20 agosto 2020.

In tale sede, l’Agenzia aveva precisato che i contribuenti che si erano avvalsi del beneficio dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019, in forza della previsione dell’articolo 24 del D.L. 34/2020, erano tenuti ad evidenziare nel modello IRAP 2020, nella sezione XVIII del quadro IS, l’aiuto ottenuto, seguendo le seguenti istruzioni di compilazione:

  • casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio”.

Istruzioni che ora tornano nuovamente utili, poiché alla circostanza che il quadro Aiuti di Stato non sia stato compilato, con conseguente recupero a tassazione da parte dell’AdE del presunto omesso versamento del saldo IRAP 2019, è possibile porre rimedio.

La soluzione indicata dalla Risoluzione 58/E del 29 settembre 2021 – Ad indentificare una soluzione per la problematica in oggetto è stata la stessa Agenzia delle Entrate, la quale in seno alla Risoluzione 58/E del 29 settembre 2021, testualmente prevede: “la mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo di imposta 2019 può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8 comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 472”.

In sostanza al fine di sanare l’omissione il contribuente dovrà, secondo le indicazioni fornite nella predetta risoluzione, presentare la dichiarazione integrativa e pagare la sanzione prevista per l’errore commesso ovvero quella di cui all’ articolo 8 comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 471.

Nello specifico la disposizione da ultimo citata rubricata “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” al primo comma statuisce: “Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive o dell’imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché’ per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.”

Pertanto al fine di sanare l’omissione in oggetto il contribuente dovrà versare la sanzione pari a 250 €.

Il versamento della stessa potrà però avvenire fruendo delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso, per cui nel caso specifico il versamento della sanzione prevista potrà avvenire fruendo della riduzione della medesima ad un settimo.

Presentata la dichiarazione integrativa e versata la sanzione a mezzo ravvedimento, si consiglia al contribuente, trascorsi 10 giorni, di procedere in autotutela con l’agenzia delle entrate per ottenere l’annullamento dell’avviso bonario ricevuto.