IRAP 2019, gli avvisi in presenza di quadro Aiuti di Stato compilato

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La vicenda degli avvisi bonari tramite i quali viene richiesta in pagamento l’IRAP 2019 (maggiorata di sanzioni ed interessi) a soggetti che rientravano nella previsione dell’esonero di cui all’articolo 24 del decreto Rilancio, D.L. 34/2020, continua a tenere banco.

Riepilogando in breve quanto sin qui accaduto, ricordiamo che – come da previsione della Circolare 25/E del 20 agosto 2020 – i contribuenti che si erano avvalsi del beneficio dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019, in forza dell’articolo 24 del D.L. 34/2020, erano tenuti ad evidenziare nel modello IRAP 2020, nella sezione XVIII del quadro IS, l’aiuto ottenuto.

Nei casi in cui – in presenza di un saldo a debito relativo all’IRAP 2019, rientrante nel caso di esonero previsto dal summenzionato art. 24 D.L. 34/2020 – il quadro IS, sezione XVIII Aiuti di stato del modello IRAP 2020 riferimento 2019 non sia stato compilato, scatta l’avviso bonario.

Tuttavia, come ricordato dalla Risoluzione 58/E del 29 settembre 2021, la mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo di imposta 2019 può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa (vedasi IRAP 2019? No problem, basta una dichiarazione integrativa – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it)) versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8 comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 472. Ravvedimento che, come sappiamo, è possibile porre in essere solo se non già pervenuto avviso bonario, diversamente è possibile comunque presentare dichiarazione integrativa ma le sanzioni dovute saranno piene, non ridotte grazie al ravvedimento, come meglio approfondito nel seguito.

Fin qui l’arcano pareva essere stato svelato in ogni sua sfaccettatura, e tuttavia ancora non basta. Si moltiplicano infatti in redazione segnalazioni relative a quadro aiuti di Stato compilato, e tuttavia l’Agenzia delle Entrate, nuovamente, pretende il versamento dell’IRAP a saldo. Cosa è accaduto in questi casi? Si tratta di un errore?

Premesso che non è ovviamente possibile avere una visione completa di tutte le casistiche, e che quindi potrebbe anche capitare il caso in cui l’avviso bonario sia effettivamente sbagliato (nel qual caso basterà rivolgersi all’Agenzia per far presente la circostanza e ottenere lo sgravio), dai controlli sin qui eseguiti abbiamo rilevato quello che potrebbe essere il punto dal quale scaturisce la problematica: il quadro IS Aiuti di Stato è compilato, ma non completamente e/o non correttamente.

Occorre ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la già citata Circolare 25/E/2020, aveva fornito delle istruzioni di compilazione, che tuttavia si limitavano ad evidenziare le peculiarità dei dati da indicare (tipo aiuto, codice aiuto, quadro, estremi di norma e tipologia di costi, nonché importo dell’aiuto spettante in ragione della tipologia di costi; vedasi IRAP 2019: sanzioni in arrivo in caso di mancata compilazione degli Aiuti di Stato), rinviando poi, con riferimento agli ulteriori campi, alle regole generali di compilazione del quadro Aiuti di Stato in IRAP.

Detto più semplicemente, non tutte le informazioni erano state fornite “campo per campo”, e infatti della questione della corretta compilazione dei righi interessati ci eravamo occupati molte volte, sia sulle pagine del quotidiano, che in occasione dei vari approfondimenti.

Sta di fatto che qualcosa è ancora sfuggito, anche da parte dei più volenterosi che il richiesto quadro hanno compilato, ma non del tutto correttamente, con la conseguenza di vedersi ora recapitare l’avviso bonario.

L’errore riscontrato è il seguente: la mancata indicazione dell’ammontare dell’aiuto al campo 17. Circostanza che, peraltro, inspiegabilmente, non faceva scattare lo stop da parte del controllo telematico, seppure immediatamente a seguire l’ammontare dell’aiuto fosse ribadito al campo …

La corretta compilazione del quadro IS è quella che risulta nella videata esemplificativa che si allega, ed è fondamentale che tutti, ma proprio tutti, i campi richiesti siano compilati (compresi quelli oscurati per esigenze di privacy). In assenza di anche solo una delle informazioni richieste, o in difformità di compilazione, l’aiuto viene al momento disconosciuto, facendo scattare il bonario.

Anche in questo caso, comunque, si può porre rimedio. Infatti, la questione può essere risolta, anche in questo caso, mediante presentazione di dichiarazione integrativa IRAP con il quadro IS correttamente compilato, ricordando che in questo caso:

  • se si interviene prima della ricezione di avviso bonario, la sanzione dovuta, ex art. 8 comma 1 del D.lgs. 18 dicembre 1997, è pari a 250 euro, che possono essere ridotte, grazie al ravvedimento operoso, ad 1/7, ovvero 35,71 euro.
  • se si interviene dopo la ricezione dell’avviso bonario, la sanzione sarà dovuta nella misura piena, ovvero 250 euro.

A regolarizzazione effettuata, dopo qualche giorno potrà agire in autotutela con l’agenzia delle entrate per ottenere l’annullamento dell’avviso bonario ricevuto.