Intimazioni senza via di uscita

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Una pioggia di intimazioni di pagamento si abbatte su imprese e cittadini. È stato un venerdì nero per migliaia di contribuenti, destinatari degli avvisi previsti dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di esecuzione forzata. Una cattiva notizia, soprattutto considerando che i cinque giorni concessi dalla normativa per procedere al pagamento potrebbero rivelarsi del tutto insufficienti a tamponare il problema. In assenza della rottamazione-quater e di altre misure, le soluzioni si riducono al lumicino.

Le ingiunzioni di pagamento di oggi sono in buona parte la conseguenza diretta della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’articolo 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Il lungo periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 previsto per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come un palliativo, ha avuto il solo effetto di ritardare le azioni esecutive, senza offrire una vera alternativa.

In tal senso l’estensione dei termini di decadenza dei piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 ovvero emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, prevista dal comma 2-ter del predetto articolo 68, è risultata del tutto insufficiente a contenere gli effetti negativi della crisi pandemica sulle attività della riscossione. Come si è rivelata del tutto inutile, obiettivamente, la deroga prevista dall’articolo 13-decies del Decreto Legge n. 137 del 2020 all’istituto della rateazione dei ruoli. La seconda possibilità di rateazione dei ruoli ricompresi in piani di pagamento decaduti è stata limitata ai carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione, sia già intervenuta la decadenza dal beneficio del termine. In tutti gli altri casi, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1972, il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano state integralmente saldate.

Orbene, le conseguenze delle citate intimazioni potrebbero rivelarsi irreversibili. Come è noto, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione medesima deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste per le cartelle di pagamento, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Decorso inutilmente tale termine il concessionario della riscossione procede all’espropriazione. Cinque giorni utili per attivare le procedure di sgravio ovvero quelle di pagamento, in un’unica soluzione o rateale. Pagamento rateale, tuttavia, inibito per i carichi ricompresi in piani decaduti successivamente al termine iniziale del periodo di sospensione, anche a causa delle rate accumulate nel suo corso.

Si ipotizzi il caso del contribuente che nel corso del periodo di sospensione abbia accumulato 15 rate non pagate, alle quali si aggiungono successivamente ulteriori 3 rate insolute, anche non consecutive. Al contribuente, decaduto successivamente all’apertura del periodo di sospensione, sarà inibita la nuova rateazione del ruolo. L’unica opportunità per evitare l’azione esecutiva sarà il pagamento integrale dello scaduto oggetto del piano decaduto. Ben 18 rate in un’unica soluzione.

Tale scenario ripropone nuovamente la necessità di una seria riforma della riscossione, il cui ordinamento non è più al passo con i tempi. Il Covid-19 ha consegnato un sistema economico ancor più fragile del recente passato che abbisogna di strumenti nuovi, tali da accompagnare il contribuente fuori dalla crisi.