Il taxfocus non finisce qui. Una miniera di spunti di riflessione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’edizione 2022 del Taxfocus è una miniera inestimabile di spunti di riflessione. Durante la diretta, infatti, sono pervenuti numerosi quesiti mediante la chat interattiva, domande che troveranno risposta nei prossimi contenuti editoriali. Questioni tutt’altro che irrilevanti, che mostrano, ancora una volta, l’impellenza di un intervento risolutivo sull’ordinamento tributario.

Un numero rilevante di quesiti ha avuto ad oggetto le disposizioni in materia di asseverazione della congruità dei prezzi e apposizione del visto di conformità, adempimenti strumentali necessari per la cessione del credito e lo sconto sul corrispettivo, anche dei bonus edilizi minori. I dubbi, in particolare, riguardano il periodo di vigenza delle disposizioni dell’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio, nella versione riformulata dalla Legge di Stabilità per l’esercizio finanziario 2022.

Disposizione entrata in vigore il 12 novembre 2021, secondo l’Amministrazione Finanziaria (Circolare n. 16/E del 2021) sono esonerate dagli effetti del comma 1-ter le spese sostenute entro il 11 novembre 2021 il cui accordo di cessione sia stato già formalizzato alla predetta data, nonchè, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità, quelle relative agli interventi eseguiti in regime di edilizia libera e, comunque, quelle di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, bonus facciate escluso. Con particolare riferimento a tale ultima soglia, nel computo dovranno essere considerate tutte le spese sostenute sull’unità immobiliare, indipendentemente dalla tipologia di intervento, conteggiando anche l’imposta sul valore aggiunto nei casi in cui questa non sia detraibile per il soggetto beneficiario.

La semplificazione, che ribadiamo non essere applicabile agli interventi aventi ad oggetto il recupero edilizio della facciata degli edifici, interesserà tutte le opzioni esercitate a decorrere dal 1° gennaio 2022, indipendentemente dal momento di sostenimento delle relative spese. Ne consegue che le cessioni relative alle spese sostenute nel 2021 per gli interventi in regime di edilizia libera e, in ogni caso, per quelli di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, potranno essere comunicate a partire da oggi, data di riapertura del canale telematico, in esenzione dell’asseverazione e del visto di conformità.

Infatti, come da previsioni con il provvedimento pubblicato ieri, che sostituisce quello dell’8 agosto 2020, è stato rilasciato il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, utilizzabile da oggi per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022). A partire dalla giornata odierna, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Inoltre, con una Faq pubblicata ieri, l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Non più entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 dello stesso mese. Considerati i tempi tecnici necessari per adeguare il software che consente la trasmissione telematica, infatti, il termine entro il quale i contribuenti potranno inviare la comunicazione dell’opzione viene prorogato al 16 febbraio (ossia prima del 17 febbraio) anziché il 6 febbraio (ossia precedentemente al 7 febbraio 2022) come previsto dal decreto Sostegni ter. La proroga, anticipata nella Faq di oggi, sarà oggetto di un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Sempre in tema di canale telematico e relativa comunicazione, durante l’evento formativo l’attenzione dei relatori si è focalizzata sulle novità recentemente introdotte dall’articolo 28 del Decreto Sostegni-ter. Le disposizioni transitorie in tema di libera cedebilità dei crediti, secondo le quali i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 (divenuto oggi 17 febbraio 2022, se confermato dal provvedimento annunciato) sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del DL Rilancio, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, obbligano i contribuenti a decidere e agire velocemente. Il dubbio, in particolare, verte sull’identificazione del momento rilevante ai fini dell’esercizio dell’opzione per poter godere di un’ulteriore possibilità di trasferimento.

Sul punto i nostri esperti hanno chiarito che, alla luce del testo normativo, ad assumere rilevanza debba essere l’invio della Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e successive modifiche e integrazioni. In questo senso propende lo stesso provvedimento attuativo secondo il quale le modalità di esercizio dell’opzione sono strettamente collegate alla trasmissione della relativa comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.

Invio che potrà considerarsi tempestivo ai fini di cui trattasi se avverrà entro il giorno 6 febbraio 2022. Non potrebbe interpretarsi diversamente la formulazione legislativa adottata ove viene utilizzato l’avverbio “precedentemente”.

Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, l’Amministrazione Finanziaria dispone che, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.