Il PNRR incentiva la produzione di energia elettrica connessa all’attività agricola

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

È stato firmato lo scorso 25 marzo il decreto MIPAAF attutivo della cosiddetta misura “Parco Agrisolare” prevista dal PNRR. Il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in quanto, come affermato dall’articolo 13, gli aiuti sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea.

Le risorse stanziate dal dicastero condotto dal ministro Patuanelli ammontano ad 1,5 miliardi di euro a copertura degli investimenti che saranno realizzati a decorrere dall’anno in corso e sino al 2026. Al fine di dare attuazione alle politiche a vantaggio delle regioni meno sviluppate, il 40% delle risorse spettano ai progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Al comparto della produzione primaria sono destinati 1,2 miliardi. I restanti 300 milioni saranno fruibili dalle imprese che si occupano di trasformazione di prodotti agricoli e per incentivare misure di efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili in capo alle aziende della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.

Il decreto firmato è piuttosto puntuale e contiene precisi riferimenti non solo ai requisiti per accedere agli aiuti, ma anche agli interventi e spese ammissibili, alle procedure per la presentazione delle domande, all’istruttoria delle pratiche, all’erogazione dei contributi e alla possibilità di richiederne anticipazione.

E, naturalmente, non può mancare l’indicazione dell’entità degli aiuti che consistono in un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili strumentali alle attività agricole e zootecniche, compreso le attività connesse e agrituristiche, nonché alle attività agroindustriali. Pur essendo ammessa la vendita dell’energia prodotta, entro certi limiti, gli impianti devono essere finalizzati in prevalenza all’autoconsumo dell’energia.

Gli interventi ammissibili all’agevolazione devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture. È infatti prevista la possibilità di rimuovere o smaltire amianto ed eternit dai tetti, di realizzare l’isolamento termico dei tetti, nonché sistemi di aerazione connessi alla sostituzione dei tetti.

Gli interventi non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente.

L’ambito soggettivo della misura è circoscritto agli imprenditori agricoli definiti dall’articolo 2135 del Codice Civile, anche costituiti in società agricole secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 99/2004, alle cooperative agricole dedite alle attività di cui alla richiamata norma civilistica, nonché a cooperative e loro consorzi considerati imprenditori agricoli in virtù dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001. La platea dei beneficiari contempla anche le imprese dell’agroindustria, ma per conoscere gli effettivi destinatari di questo comparto dovrà attendersi il bando con il quale saranno individuati i codici Ateco delle attività ammesse all’incentivo. Le cooperative di trasformazione di cui alla legge 240/1984 non sono menzionate tra i soggetti beneficiari, ma non è escluso che possano rientravi se esercenti attività che saranno individuate per l’agroindustria.

Restano esclusi dalla misura i produttori agricoli che transitano nel regime di esonero IVA previsto dall’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972. Ciò, probabilmente, in quanto uno dei requisiti per invocare l’aiuto è l’iscrizione nel registro delle imprese. L’articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 25 marzo 1997 prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese non sia obbligatoria per la particolare tipologia di contribuenti. L’iscrizione resta dunque rimessa alle facoltà del contribuente.

Gli immobili sui quali realizzare gli impianti sono i fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 che siano pertanto accatastati nella categoria D/10 o, se in diversa categoria, risultanti in possesso dell’annotazione del requisito di ruralità negli atti del catasto. Le attività agroindustriali potrebbero essere svolte però in altri immobili. Gli attesi codici Ateco saranno di ausilio anche al fine della corretta individuazione dei fabbricati sui quali realizzare gli impianti agevolabili.

L’agevolazione massima nel comparto della produzione agricola primaria, che come si è detto rappresenta la porzione prevalente dei beneficiari, sarà pari al 50% in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e al 40% nel resto d’Italia. Potrà essere maggiorata di 20 punti percentuali nei seguenti casi: per i giovani agricoltori o per gli agricoltori insediati nei cinque anni precedenti; per gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali.

In linea con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, gli aiuti sono cumulabili non solo con altri aiuti di Stato e de minimis, ma con qualsiasi incentivo pubblico, purché, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento, il cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili o le stesse quote del costo di uno stesso bene, e non ecceda il costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.