Il decreto prezzi impone nuovi controlli

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’entrata in vigore del decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 in tema di costi massimi specifici agevolabili nell’ambito delle principali detrazioni fiscali degli edifici, il cosiddetto “decreto prezzi”, imporrà al soggetto chiamato ad apporre il visto di conformità maggiori cautele. Con riferimento agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente al 14 aprile 2022, l’asseverazione della congruità dei prezzi per gli interventi rilevanti ai fini dell’efficientamento energetico degli edifici, infatti, si caratterizzerà per un doppio livello di controllo, non più semplicemente collegato al prezziari precedentemente utilizzati. Aspetto da non sottovalutare.

L’entrata in vigore del decreto prezzi porta a compimento il disegno previsto dall’articolo 119, comma 13-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo il quale ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si debba fare riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Secondo il disegno del Legislatore, il decreto prezzi avrebbe dovuto completare i riferimenti massimi di spesa già previsti dall’allegato A, paragrafo 13, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

In questo, apparentemente, il decreto prezzi si limita ad introdurre una tabella dei costi massimi ammissibili per l’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione delle diverse tipologie di intervento elencate. I costi così determinati non comprendono l’iva, i costi delle prestazioni professionali e, soprattutto, quelli relativi all’installazione (opere provvisionali e oneri per la sicurezza) e tutti i costi della manodopera. Quest’ultimi continueranno ad essere asseverati secondo i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, dai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dal prezziario pubblicati dalla casa editrice DEI. Resterà ancora possibile, in assenza di riferimenti, asseverare la congruità secondo il “prezzo nuovo”, ovvero la determinazione analitica del costo a cura del tecnico abilitato qualora la rispettiva voce non sia ricompresa nei prezziari precedentemente elencati.

Risulta evidente, allora, come il decreto prezzi, piuttosto, abbia stravolto il precedente impianto normativo. Come recentemente chiarito dal MITE sul sito dell’ENEA, infatti, i futuri interventi si caratterizzeranno per un duplice livello di controllo, sia rispetto ai prezziari, per quanto riguarda la fornitura e l’installazione, sia rispetto ai costi massimi definiti dal decreto prezzi, limitatamente alla sola fornitura dei beni. Dal doppio controllo la spesa ammissibile asseverata sarà pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli precedentemente descritti e la spesa effettivamente sostenuta.

Senza entrare nel merito, la cui responsabilità rimane in capo al tecnico abilitato, il soggetto chiamato ad apporre il visto di conformità dovrà quantomeno verificare che il procedimento adottato nell’asseverazione della congruità delle spese corrisponda alle indicazioni desumibili dal decreto prezzi, come chiarite dal MITE. La spesa detraibile ammissibile, che non può eccedere la spesa massima ammissibile per tipologia di intervento, il cosiddetto “plafond” previsto dalla norma istitutiva, è pari alla sommatoria della spesa asseverata, delle prestazioni professionali determinate secondo il DM del 17 giugno 2016, del visto di conformità e dell’imposta sul valore aggiunto. Un errore nella determinazione del primo addendo inficerà inevitabilmente la determinazione della spesa detraibile ammissibile, ovvero il valore che, a sua volta, deve essere confrontato con il plafond di spesa.

In un contesto in cui, anche a causa dell’atteggiamento mostrato dagli istituti di credito, la linea delle responsabilità si è rivelata più sottile del previsto, discernere gli interventi, distinguendo quelli ante da quelli post decreto prezzi, risulterà di fondamentale importanza. La verifica formale dell’asseverazione di congruità dei prezzi, almeno dal punto di vista procedurale, merita, a pieno titolo, di accedere nei controlli necessari per l’apposizione del visto di conformità.