I riflessi della trasformazione societaria sugli obblighi di versamento degli acconti dovuti per l’imposta sui redditi variano a seconda della tipologia di operazione realizzata. Nessuna influenza dalla trasformazione, invece, per il versamento degli acconti dovuti sull’imposta regionale delle attività produttive.
Alla trasformazione si applicano i chiarimenti rilasciati dall’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 97 del 31 ottobre 1977, secondo i quali ai fini del versamento degli acconti la qualità di soggetto d’imposta (per la medesima imposta) deve sussistere tanto nel periodo di efficacia della trasformazione quanto in quello precedente, parametro necessario per quantificare gli acconti dovuti sulla base del criterio storico. Pertanto, nel caso di trasformazione di una società di capitale in società di persone, quest’ultima non è tenuta al versamento dell’acconto stesso, mentre vi sono tenuti i singoli soci, ma sulla base della dichiarazione presentata da ciascuno di essi per il periodo d’imposta precedente. Nel caso di una società di persone che si trasformi in società di capitale, l’acconto non è mai dovuto in quanto nel precedente periodo d’imposta, sotto tale punto di vista, il soggetto non esisteva quale autonoma entità di imposizione.
Orbene, nella fattispecie in cui non si presenti un’evoluzione od involuzione della forma societaria, ovvero nel caso di trasformazione fra società di persone di cui all’articolo 5 del TUIR o tra società soggette ad IRES, ai fini del versamento degli acconti l’operazione straordinaria non assume alcuna rilevanza. Nel primo caso, ad esempio relativo alla trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita semplice, nessun acconto è dovuto per l’anno di imposta di efficacia della trasformazione, essendo il reddito della società assegnato secondo le regole della trasparenza fiscale. In capo alla società non sorge alcun obbligo di versamento, concetto valevole per le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, in quanto, ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, i redditi prodotti ai fini del tributo personale non sono imputati alle società stesse, bensì ai soci che se ne fanno carico.
Nel secondo caso, ipotizziamo una trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni, entrambi soggetti passivi IRES, la società trasformata continuerà a versare l’acconto sulla base delle imposte dovute per il precedente esercizio, benché in parte sia stato esercitato in forma di società a responsabilità limitata.
Il discorso cambia profondamente se con la trasformazione si verifica il passaggio da una società soggetta a Ires a una società soggetta a Irpef, e viceversa. Nel caso di trasformazione regressiva, da Ires a Irpef, per il periodo d’imposta in cui ha efficacia la trasformazione nessun acconto è dovuto in quanto alla società risultante dalla trasformazione medesima si applica il meccanismo della trasparenza fiscale. I soci, inoltre, per il periodo d’imposta di efficacia della trasformazione verseranno gli acconti, ma senza tenere in considerazione il reddito a loro imputabile della società trasformata.
Anche nel caso della trasformazione progressiva, da Irpef a Ires, nessun acconto è dovuto in quanto, data la trasformazione, non sussisteva autonomia di imposizione Ires nel periodo d’imposta precedente. I soci verseranno il proprio acconto IRPEF, eventualmente con il metodo previsionale, ovvero con l’accortezza di considerare che a seguito della trasformazione concorrerà al proprio reddito complessivo il solo reddito, per la quota di propria spettanza, relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha efficacia la trasformazione.
Si colga che qualora la trasformazione abbia efficacia successivamente alla scadenza del termine per il versamento dell’acconto d’imposta, l’acconto stesso potrà essere fatto valere sull’imposta che sarà dovuta dalla società risultante dalla trasformazione di società di capitale in società di persone in base alla dichiarazione. Nel caso opposto di trasformazione di società di persone in società di capitale l’acconto versato dai soci sarà computato sull’Irpef personale.