Fondo perduto attività chiuse Sostegni-ter, domande dal 6 al 20 giugno 2022

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 171638/2022 del 18 maggio 2022 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Si tratta del cd. “contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse”, già introdotto dal cd. decreto Sostegni-bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, articolo 2, e poi rifinanziato dal cd. decreto Sostegni-ter, decreto – legge 27 gennaio 2022, n.4, articolo 1, in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022.

Accedono al contributo a fondo perduto:

  • I soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”. A rilevare è l’attività prevalente svolta alla data del 27 gennaio 2022 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 633/72;
  • A condizione che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) l’attività risultasse chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell’epidemia da “Covid-19”, adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221.

Il contributo è quindi subordinato a due condizioni: la partita IVA deve essere stata attivata in data antecedente al 27 gennaio 2022 e l’attività, in tale data, doveva essere chiusa a causa delle misure di contenimento della pandemia.

Per quanto riguarda la data di attivazione della partita IVA, il requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data. Ricorrendo il caso, in sede di istanza si dovrà barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e indicare nel campo successivo il codice fiscale del de cuius o la partiva IVA cessata.

Restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2021, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari del contributo:

  • Non possono richiedere il contributo i soggetti la cui partita IVA è stata attivata in data pari o successiva alla data di entrata in vigore del decreto- legge 27 gennaio 2022.
  • Inoltre, occorre rispettare le condizioni previste dal Temporary Framework UE in materia di aiuti di Stato Covid-19. Nello specifico, il contributo rientra solo nella fattispecie della Sezione 3.1, di conseguenza le ulteriori condizioni da rispettare sono le seguenti:
    • Il contributo non può essere richiesto dagli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
    • Il contributo non può essere richiesto dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
    • Il contributo non spetta ai soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
    • Altresì, il contributo non spetta ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019. Sono tuttavia ammesse al contributo le microimprese e le piccole imprese, già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, a condizione che non si tratti di imprese soggette a procedura concorsuale per insolvenza, ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e non si tratti di soggetti che abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio e che non abbiano rimborsato tali aiuti, oppure aiuti per la ristrutturazione e che siano ancora oggetto di piano di ristrutturazione.

Dal punto di vista operativo, la compilazione del modello di istanza risulta essere relativamente semplice, dovendo attestare le condizioni sovra riportate.

Resta comunque dovuta la compilazione dell’autocertificazione (che ormai abbiamo imparato a conoscere) nella quale il soggetto richiedente deve dichiarare il rispetto dei limiti e delle condizioni della Sezione 3.1 del Temporary Framework, in questo caso facendo riferimento alle soglie come da ultimo implementate, ovvero 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e, per quanto qui di interesse, 2.300.000 euro per i settori diversi.

Resta fermo il fatto che in caso di “impresa unica” tali limiti devono essere verificati avendo cura di considerare tutti gli aiuti ottenuti dagli appartenenti a tale impresa unica. I codici fiscali degli altri soggetti facenti parte dell’impresa unica con il soggetto istante devono essere indicati nel Quadro A del modello di istanza.

Laddove le soglie fossero superate occorre precisare se vi sono contributi da riversare (che saranno direttamente scalati da questo contributo).
Previsto anche il caso in cui le soglie vengano sfondate proprio a causa del contributo in fase di richiesta; in questo caso, occorre indicare il minor importo richiesto, ovvero l’importo massimo ottenibile fino a concorrenza della soglia massima.

La domanda può essere presentata direttamente, o per il tramite di un intermediario, tramite desktop telematico o servizio web presente in piattaforma Fatture e Corrispettivi, a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022. In tale lasso di tempo, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.

Può presentare domanda per conto del contribuente l’intermediario già delegato ai servizi di fatturazione elettronica, oppure al cassetto fiscale; è altresì prevista la possibilità di conferire una delega specifica all’intermediario, finalizzata alla sola trasmissione dell’istanza.

Quanto all’ammontare del contributo riconosciuto, per avere contezza delle somme effettivamente riconosciute, occorrerà attendere la chiusura del canale telematico di presentazione delle istanze. Dopo tale data, raccolte tutte le domande ammesse al beneficio, le somme stanziate saranno ripartite in egual misura tra tutti gli aventi diritto, con un massimo di 25.000 euro per beneficiario.

La fruizione del contributo è prevista esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, il cui IBAN è da indicarsi in sede di domanda.

Consultando la sezione “esiti” dei contributi a fondo perduto, disponibile sia tramite cassetto fiscale che tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi, i soggetti richiedenti verranno informati dell’emissione del mandato di pagamento del contributo, e del relativo ammontare, oppure dell’eventuale scarto dell’istanza presentata.